COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DOLGOU NIKITA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DOLGOU NIKITA Il Deferimento Con provvedimento del 19 gennaio 2015 la Procura federale ha deferito DOLGOU Nikita, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/2015 per la Pol. D.U. Mandolesi Calcio senza averne titolo. Il patteggiamento Alla riunione del 16 marzo 2015 il deferito e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 Cgs, con successiva trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, Cgs di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso a questo Tribunale in data 9 aprile 2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale territoriale, - rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito Dolgou Nikita, tramite il proprio difensore munito altresì di procura speciale, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs (“pena base squalifica per mesi sei, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a mesi quattro); - considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; - visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente; - considerato che il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, con nota del 24 marzo 2015, ha espresso che “nulla si osserva”; - ritenuto che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione della seguente sanzione: - squalifica per mesi quattro al calciatore DOLGOU Nikita.Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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