COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. AVENALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVENALE/CASTELRAIMONDO CALCIO A 5 DEL 28.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 58 dell’11.3.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S. AVENALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVENALE/CASTELRAIMONDO CALCIO A 5 DEL 28.2.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 58 dell’11.3.2015) Il 28 febbraio 2015 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “D”, gara che si concludeva con il risultato di 4 a 4. L’A.S. Avenale inoltrava reclamo al competente Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata e, sull’assunto che nella predetta gara l’arbitro, “dopo avere accordato un calcio di punizione alla squadra avversaria, sebbene l’irregolarità avrebbe dovuto comportare la ripresa del giuoco con un calcio di punizione indiretto faceva calciare un tiro libero dal quale scaturiva la segnatura di una rete”, era incorso in errore tecnico, ne chiedeva la ripetizione. L’adito Giudice sportivo, preso atto che il referto di gara non conteneva alcuna menzione del fatto reclamato, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’A.S. Avenale ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede sostanzialmente le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo, anche davanti a questa Corte, nella richiesta di ripetizione della gara de quo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ammesso di avere commesso l’errore tecnico lamentato dalla reclamante, poiché, dopo avere ammonito un calciatore dell’Avenale per una simulazione e, quindi, per comportamento gravemente antisportivo, considerando erroneamente il fallo rientrante tra quelli cumulativi, così da ritenerlo il sesto, faceva riprendere il giuoco con un tiro libero, anziché con un calcio di punizione indiretto come avrebbe, invece, dovuto. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il gravame fondato e, quindi, meritevole di accoglimento. In esito all’espletata istruttoria, deve aversi per accertato che l’arbitro ha commesso l’errore tecnico dallo stesso descritto e lamentato dalla reclamante. Ciò premesso, la Corte ritiene che l’errore sopra descritto e dichiarato spontaneamente dall’arbitro - trattandosi di fatto non valutabile con criterio esclusivamente tecnico (art. 17, comma 4, del Codice di giustizia sportiva), essendo tale la valutazione del fallo, ma non l’esistenza e/o l’applicazione della norma regolamentare poi violata - abbia influito, concretamente, e non in astratto, sulla regolarità di svolgimento della gara (C.A.F. Com. Uff. n. 32/C del 10.5.1990), posto che dallo stesso scaturiva direttamente la segnatura di una rete della squadra ospite. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello territoriale, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S. Avenale, annulla l’impugnata delibera, disponendo altresì la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato alla competente Delegazione Provinciale di Macerata. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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