COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SANGIUSTESE 1957 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANGIUSTESE/LORESE DEL 29.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 dell’8.4.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SANGIUSTESE 1957 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANGIUSTESE/LORESE DEL 29.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 156 dell’8.4.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Sangiustese 1957 la sanzione dell’ammenda di € 800,00 per il comportamento ascritto, durante ed al termine della gara, ai propri sostenitori e dirigenti. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sangiustese 1957, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, la riduzione della sanzione impugnata. Deduceva la reclamante che: - i propri sostenitori protestarono nei confronti dell’arbitro solo dopo che questi decise di espellere dalla panchina un calciatore della squadra locale; - nessuno offese o minacciò gli Organi federali; - nessun estraneo entrò nello spazio antistante gli spogliatoi; - la porta degli spogliatoi, che colpì un assistente arbitrale, fu aperta casualmente da qualcuno che aveva perso l’equilibrio per una spinta subita nel concitato fine gara. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti omissivi ascritti ai propri dirigenti e commissivi dei propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • disattese le argomentazioni della reclamante, meramente assertive, prive di riscontri obiettivi e volte solamente a negare e/o a minimizzare l’accaduto; • considerato che a norma dell’art. 65 delle NOIF le società debbono proteggere gli ufficiali di gara prima, durante e dopo la gara ed ancora, le società ospitanti ... sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi ... il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • rilevato, infine, che a norma dell’art. 4, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Sangiustese 1957 debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri dirigenti e sostenitori; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sangiustese 1957 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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