COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. MONTEFIORE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEFIORE/GROTTESE DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. MONTEFIORE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEFIORE/GROTTESE DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” Con nota del 27 marzo 2015 la Pol. Montefiore ha richiesto al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti agli Organi di giustizia sportiva. A seguito di ricezione di copia degli atti, l’interessata non ha inviato il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara improcedibile il reclamo come sopra preannunciato dalla Pol. Montefiore ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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