COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA POTENZA PICENA/SAN MARCO SERVIGLIANO DEL 15.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 142 del 18.3.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA POTENZA PICENA/SAN MARCO SERVIGLIANO DEL 15.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 142 del 18.3.2015)
Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto da Savoretti Andrea, presidente della società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 18 marzo 2015 sul citato Com. Uff. n. 142 del Comitato Regionale Marche. La Corte sportiva d’appello territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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