COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FERMO CALCIO A 5 1990 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA’/FERMO CALCIO A 5 1990 DEL 28.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 137 dell’11.3.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FERMO CALCIO A 5 1990 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA’/FERMO CALCIO A 5 1990 DEL 28.2.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. nr. 137 dell’11.3.2015) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto da Monterubbianesi Alberto, presidente della società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 11 marzo 2015 sul citato Com. Uff. n. 137 del Comitato Regionale Marche. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Fermo Calcio a 5 1990 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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