COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. GROTTESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTESE/POLISPORTIVA COSSINEA DEL 14.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 142 del 18.3.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO POL. GROTTESE A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GROTTESE/POLISPORTIVA COSSINEA DEL 14.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 142 del 18.3.2015) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso le squalifiche applicate al proprio calciatore CIUCCARELLI Stefano: per una gara effettiva, per recidività in ammonizione; per due gare effettive, a seguito di espulsione: sanzioni entrambe inferiori al minimo e, pertanto, non impugnabili a norma dell’art. 45, terzo comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Grottese A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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