COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CAMILLETTI ELIA SEGUITO GARA APPIGNANESE/MONTURANO CAMPIGLIONE DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 148 del 25.3.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. APPIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE CAMILLETTI ELIA SEGUITO GARA APPIGNANESE/MONTURANO CAMPIGLIONE DEL 21.3.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 148 del 25.3.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CAMILLETTI Elia, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Appignanese chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in considerazione dell’attenuante della provocazione applicabile al caso di specie, avendo il Camilletti reagito ad un grosso pestone subito, mentre era ancora a terra, dallo stesso calciatore avversario poi da questi colpito. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Camilletti Elia responsabile della violazione ascrittagli e che la stessa vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di Giustizia sportiva; • ritenuto di dover determinare la pena come da dispositivo, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Appignanese e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CAMILLETTI Elia a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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