COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL SIG. GORBINI PAOLO – DIRIGENTE DELL’A.S.D. REAL MONTOLMO – AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2016 APPLICATA SEGUITO GARA NUOVA POL. COLBUCCARO/REAL MONTOLMO DEL 7.3.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 58 dell’11.3.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 161 del 16/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL SIG. GORBINI PAOLO - DIRIGENTE DELL’A.S.D. REAL MONTOLMO - AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2016 APPLICATA SEGUITO GARA NUOVA POL. COLBUCCARO/REAL MONTOLMO DEL 7.3.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 58 dell’11.3.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente GORBINI Paolo, asseritamente tesserato per la Real Montolmo la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2016 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato deducendo l’insussistenza della contestata condotta e chiedendo, pertanto, l’integrale riforma del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione ivi applicata, ritenuta comunque eccessiva alla luce di quanto effettivamente accaduto ed, in particolare, della grave provocazione subita da parte del calciatore della squadra avversaria in questione. Alla richiesta audizione, il reclamante, assistito dal proprio difensore, illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al dirigente Gorbini, precisando che questi, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed assistente arbitrale di parte, al termine dell’incontro, nel parapiglia generale creatosi tra i tesserati presenti, si scagliò nella mischia, colpendo con la bandierina un calciatore della squadra avversaria alla nuca, vicino all’orecchio, provocandogli un evidente taglio con sanguinamento. Lo stesso direttore di gara ha confermato che il Gorbini, durante la gara, fu reiteratamente insultato in particolare dal portiere di riserva della squadra avversaria. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al dirigente Gorbini e che la stessa debba essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi colpì un calciatore della squadra avversaria, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la stessa debba essere ridotta, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame ed in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto e, per l’effetto, riduce l’inibizione del dirigente GORBINI Paolo al 10 luglio 2015. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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