COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 14 Aprile 2015 Delibere della Commissione Accertamenti Danni RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. STEFANO CICCHINI INERENTE LA GARA A.P.D. RIPALIMOSANI/ASD MACCHIA DEL 08/11/2014 DEL CAMPONATO REGIONALE DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 14 Aprile 2015 Delibere della Commissione Accertamenti Danni RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. STEFANO CICCHINI INERENTE LA GARA A.P.D. RIPALIMOSANI/ASD MACCHIA DEL 08/11/2014 DEL CAMPONATO REGIONALE DI PROMOZIONE. La Commissione preso atto della richiesta formulata dal sig. STEFANO CICCHINI relativamente al danneggiamento dell’autovettura Peugeot 207 tg DX763RH di proprietà della madre sig.ra Alterio Maria, decide di rigettare la domanda per le motivazioni di seguito esposte: Si rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nel C.U. n. 25 del 09/10/2014 ove ai punti a, b , c , d, cui si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono attenersi per poter accedere al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali. Ivi è infatti espressamente previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni. Si fa altresì rilevare che anche dalla denuncia dell’accaduto descritta nel verbale di ricezione querela orale sporta da Stefano Cicchini presso la stazione CC di Ripalimosani, non è dato rinvenire il rispetto delle riferite prescrizioni; in particolare non risulta che siano state consegnate ai dirigenti della squadra ospitante le chiavi dell’autovettura affinché contestualmente potessero prendere visione dell’autovettura stessa e del suo stato conservativo contestando per iscritto eventuali danni preesistenti. Peraltro, dalla stessa denuncia querela prodotta dal Cicchini in data 08/09/2014, risulta che l’autovettura oggetto del sinistro risulta coperta per la garanzia Atti Vandalici dalla soc. Vittoria Assicurazioni , agenzia 030 di Altino/Vasto/Lanciano che ha provveduta alla perizia di stima dei danni lamentati ed alla eventuale liquidazione del danno lamentato nei termini contrattuali. Pertanto, per le motivazioni su esposte, non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di responsabilità a carico della soc. ospitante A.P.D. Ripalimosani.
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