COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 95 Del 14 Aprile 2015 Delibere della Commissione Accertamenti Danni RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. STEFANO CICCHINI INERENTE LA GARA A.P.D. RIPALIMOSANI/ASD MACCHIA DEL 08/11/2014 DEL CAMPONATO REGIONALE DI PROMOZIONE.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 95
Del 14 Aprile 2015
Delibere della Commissione Accertamenti Danni
RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DELL’ARBITRO SIG. STEFANO
CICCHINI INERENTE LA GARA A.P.D. RIPALIMOSANI/ASD MACCHIA DEL
08/11/2014 DEL CAMPONATO REGIONALE DI PROMOZIONE.
La Commissione
preso atto della richiesta formulata dal sig. STEFANO CICCHINI relativamente al danneggiamento
dell’autovettura Peugeot 207 tg DX763RH di proprietà della madre sig.ra Alterio Maria, decide di
rigettare la domanda per le motivazioni di seguito esposte:
Si rileva il mancato rispetto della normativa federale, reiterata nel C.U. n. 25 del 09/10/2014 ove ai
punti a, b , c , d, cui si fa espresso rinvio, sono previste le prescrizioni cui gli arbitri devono
attenersi per poter accedere al rimborso di eventuali danni subiti in occasione di gare federali. Ivi è
infatti espressamente previsto che il mancato rispetto delle disposizioni innanzi citate preclude
qualsiasi forma di richiesta danni. Si fa altresì rilevare che anche dalla denuncia dell’accaduto
descritta nel verbale di ricezione querela orale sporta da Stefano Cicchini presso la stazione CC di
Ripalimosani, non è dato rinvenire il rispetto delle riferite prescrizioni; in particolare non risulta che
siano state consegnate ai dirigenti della squadra ospitante le chiavi dell’autovettura affinché
contestualmente potessero prendere visione dell’autovettura stessa e del suo stato conservativo
contestando per iscritto eventuali danni preesistenti.
Peraltro, dalla stessa denuncia querela prodotta dal Cicchini in data 08/09/2014, risulta che
l’autovettura oggetto del sinistro risulta coperta per la garanzia Atti Vandalici dalla soc. Vittoria
Assicurazioni , agenzia 030 di Altino/Vasto/Lanciano che ha provveduta alla perizia di stima dei
danni lamentati ed alla eventuale liquidazione del danno lamentato nei termini contrattuali.
Pertanto, per le motivazioni su esposte, non è possibile, allo stato, configurare ipotesi di
responsabilità a carico della soc. ospitante A.P.D. Ripalimosani.
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