COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo della S.S.D. VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 63 del 24/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – BACIGALUPO disputata il 21/03/15 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo della S.S.D. VICTORIA IVEST avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 63 del 24/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara VICTORIA IVEST – BACIGALUPO disputata il 21/03/15 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone D La S.S.D. VICTORIA IVEST, con propria raccomandata del 25/03/15, ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo ed il giorno successivo, mediante e-mail, ha richiesto l’invio di copia del referto arbitrale relativo alla gara del Campionato Juniores Regionali VICTORIA IVEST – BACIGALUPO del 21/03/15, al fine di proporre reclamo avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo, relativi alla disputa della gara suddetta, contenuti nel C.U. n° 63 del 24/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. Il suddetto Comitato adito ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, trasmettendo in copia, a mezzo fax del 26/03/15, gli atti ufficiali della gara in questione, ma la S.S.D. VICTORIA IVEST non ha dato alcun seguito a quanto preannunciato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, acclarato che, successivamente alla richiesta degli atti ufficiali di gara, non è pervenuto alcunché da parte della predetta società, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dalla S.S.D. VICTORIA IVEST.
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