COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO TRICASE – U.S. S. VITO del 22/2/2015 (Reclamo della U.S. S. VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 19/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. ATLETICO TRICASE – U.S. S. VITO del 22/2/2015 (Reclamo della U.S. S. VITO
in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il
risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 19/3/2015 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti
ufficiali;
- rilevato che va condivisa la tesi del Giudice Sportivo secondo cui, negli episodi descritti
minuziosamente dall’arbitro e nei numerosi tentavi di ripristinare la tracciatura del terreno di
gioco (resa vana per ben 4 volte e a distanza breve tra l’una e l’altra tracciatura) va
riscontrata la ricorrenza di carattere eccezionale di cui all’art. 17 n. 4 lettera c Codice di
Giustizia Sportiva;
- ritenuto pertanto di condividere il provvedimento adottato dal Primo Giudice e di dover
dichiarare infondato il ricorso proposto dalla società U.S. S. VITO
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società U.S. S. VITO e per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
- ordinare la ripetizione della gara demandando al Comitato Regionale Puglia l’adozione di
provvedimenti di sua competenza.
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