COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. CANOSA del 29/3/2015 (Reclamo della A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. CANOSA del 29/3/2015 (Reclamo della
A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400,00 di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che sulla base degli atti ufficiali è risultato che il lancio in campo di n. 2 palline da
tennis non ha provocato alcun danno o interruzione del gioco per cui adeguata si appalesa
la sanzione dell’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
DELIBERA
- Ridursi ad € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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