COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: POL. D. ATLETICO STORNARA – A.S.D. TRE TORRI CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della POL. D. ATLETICO STORNARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COMPIERCHIO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: POL. D. ATLETICO STORNARA – A.S.D. TRE TORRI CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della POL. D. ATLETICO STORNARA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COMPIERCHIO Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che il comportamento del calciatore COMPIERCHIO Giuseppe è risultato essere antisportivo ma non violento nei confronti di un calciatore avversario per cui adeguata si appalesa la squalifica per 2 giornate (già scontate) P.Q.M. DELIBERA - Ridursi a 2 giornate la squalifica inflitta la calciatore COMPIERCHIO Giuseppe; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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