COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della A.S.D.
TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data
26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che l’accensione di fumogeni prima della gara che non ha provocato alcun disturbo
all’incontro è stata adeguatamente sanzionate dal Primo Giudice anche in considerazione
di precedenti sanzioni pecuniarie inflitte alla società reclamante per comportamenti
antisportivi dei propri sostenitori
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. TREPUZZI e per l’effetto addebitarsi la
tassa sul conto della stessa.
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