COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. TREPUZZI – A.S.D. UGGIANO CALCIO del 22/3/2015 (Reclamo della A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che l’accensione di fumogeni prima della gara che non ha provocato alcun disturbo all’incontro è stata adeguatamente sanzionate dal Primo Giudice anche in considerazione di precedenti sanzioni pecuniarie inflitte alla società reclamante per comportamenti antisportivi dei propri sostenitori P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. TREPUZZI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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