COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – U.S. LORENZO MARIANO del 22/3/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatori DE SANTIS Matteo, CASTRIOTTA Andrea, CULIERSI Matteo e CULIERSI Christian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 16 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE – U.S. LORENZO MARIANO del 22/3/2015
(Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 e squalifica calciatori DE
SANTIS Matteo, CASTRIOTTA Andrea, CULIERSI Matteo e CULIERSI Christian di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 26/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti
ufficiali per cui adeguate ai fatti occorsi si appalesano le squalifiche comminate dal Primo
Giudice nei confronti dei calciatori DE SANTIS Matteo, CASTRIOTTA Andrea, CULIERSI
Matteo e CULIERSI Christian che vanno condivise e confermate;
- rilevato altresì che contrariamente a quanto sostenuto dalla società U.S. LORENZO
MARIANO va confermata la sanzione del’ammenda di € 800,00 anche in considerazione
della recidiva contestata
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società U.S. LORENZO MARIANO e per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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