COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 209/A A.S.D. GRAZIA (TP) Avverso delibera di ripetizione gara per mancata disputa a causa di forza maggiore – Campionato C5 serie “D” TP Gara Grazia/Giudecca del 30/03/2015 – C.U. n. 41 D. Prov. TP del 02/04/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 209/A A.S.D. GRAZIA (TP) Avverso delibera di ripetizione gara per mancata disputa a causa di forza maggiore - Campionato C5 serie “D” TP Gara Grazia/Giudecca del 30/03/2015 - C.U. n. 41 D. Prov. TP del 02/04/2015 Con tempestivo reclamo diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Grazia, in persona del rappresentante legale pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che non possono sussistere nella fattispecie giuste ragioni di forza maggiore per la mancata disputa della gara, evidenziando che nella giornata in questione la compagnia di volo “Alitalia” ha regolarmente effettuato i due voli previsti da Trapani per Pantelleria. La società appellante evidenzia altresì che l’arbitro ha potuto regolarmente raggiungere la località sede della gara, utilizzando appunto uno dei voli aerei disponibili, cosa che avrebbe potuto fare anche la A.S.D. S.C. Giudecca. Nulla è pervenuto nei termini a difesa da parte di quest’ultima società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva che il gravame è fondato. Infatti, in materia di trasferte, è ben noto che la società deve predisporre per tempo il viaggio così da poter comunque raggiungere la sede di gara. Ora, a ben vedere, la A.S.D. S.C. Giudecca si è soltanto limitata a provare che in data 30/03/2015 (peraltro attraverso una dichiarazione di una agenzia turistica e non attraverso una certificazione ufficiale) la motonave in partenza dal porto di Trapani alle ore 14,00 con destinazione Pantelleria non ha potuto effettuare la tratta per avverse condizioni meteo-marine. Dall’esame della documentazione prodotta dalla reclamante si rileva che invece sono stati regolarmente effettuati i collegamenti aerei tra l’Aeroporto di Trapani – Birgi e Pantelleria, rispettivamente partiti il primo alle ore 8.10 ed il secondo alle ore 19.05. Tale ultimo volo non solo era successivo alla programmata partenza della nave, ma il suo orario consentiva di arrivare in tempo utile per la disputa della gara (senza sottacere che in quest’ultimo caso l’arrivo a Pantelleria sarebbe coinciso con l’arrivo della nave se fosse partita). In ragione di ciò era onere della resistente provare l’indisponibilità di posti a bordo dell’aereo, tali da non consentire il trasferimento dell’intera compagine. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, revoca la decisione del Giudice Sportivo Territoriale qui impugnata e, per l’effetto, dispone a carico della A.S.D. S.C. Giudecca la punizione sportiva della perdita della gara in questione per 0 – 6, nonché, quale prima rinuncia, l’ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva. Senza addebito di tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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