COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 212/A Sig. SERGIO D’ALESSANDRO (Akragas Città dei Templi – AG) Appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2016 – Campionato Allievi Provinciali girone “B” Gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 – C.U. n. 43 della Delegazione Provinciale di Agrigento dell’08/04/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 212/A Sig. SERGIO D’ALESSANDRO (Akragas Città dei Templi - AG) Appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2016 - Campionato Allievi Provinciali girone “B” Gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 - C.U. n. 43 della Delegazione Provinciale di Agrigento dell’08/04/2015 Con tempestivo appello il Sig. Sergio D’Alessandro (e per esso anche il genitore esercente la patria potestà, trattandosi di tesserato minore di età) chiede che venga annullata la decisione impugnata, sostenendo di non essere il responsabile dei fatti addebitatigli quale capitano, avendone individuato l’effettivo autore nella persona del compagno di squadra sig. Chakil Ahmed. All’uopo allega dichiarazione di quest’ultimo, corredata da copia del documento di identità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si evince che al 39° del primo tempo il direttore di gara, circondato da calciatori della squadra di casa, è stato colpito con un forte pugno da dietro all’altezza del collo, che gli ha causato un forte dolore “al punto da temere di farlo cadere a terra”, nonché stordimento e annebbiamento della vista. Per la qualcosa la gara è stata sospesa. Con il provvedimento impugnato il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S., ha squalificato l’odierno appellante, risultando lo stesso capitano della squadra al momento dei fatti. Orbene, la dichiarazione allegata agli atti dall’appellante, apparendo priva di elementi che ne possano mettere in dubbio l’autenticità, consente di ritenere individuato il vero autore dell’atto di violenza al direttore di gara nella persona del n° 14 sig. Chakil Ahmed, dovendone conseguire l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Quanto alla sanzione della squalifica, determinata fino al 30/06/2016 dal primo Giudice, non si ravvisa la necessità di una revisione né di una riduzione, apparendo la sanzione indicata appena adeguata e non trovando riscontro negli atti di gara l’assunto del sig. Chakil Ahmed circa l’involontarietà dell’atto di violenza, a suo dire verificatosi inavvertitamente a causa della confusione generale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone l’annullamento della squalifica inflitta al sig. Sergio D’Alessandro e al contempo squalifica fino al 30/06/2016 il calciatore sig. Chakil Ahmed. Per l’effetto dispone restituirsi la tassa reclamo (€ 65,00) versata.
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