COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 213/A A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 e squalifica fino al 30/06/2019 del calciatore sig. Giacomo Ravazza – Fasi finali Juniores regionale Gara Castellammare Calcio ’94/Riviera Marmi Custonaci del 08/04/2015 – C.U. n. 480 del 10/04/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 485 CSAT 32 DEL 14 APRILE 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 213/A A.S.D. RIVIERA MARMI CUSTONACI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 e squalifica fino al 30/06/2019 del calciatore sig. Giacomo Ravazza - Fasi finali Juniores regionale Gara Castellammare Calcio ’94/Riviera Marmi Custonaci del 08/04/2015 – C.U. n. 480 del 10/04/2015 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Riviera Marmi Custonaci, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che la gara ha avuto regolare termine, risultando inverosimile quanto riferito dall’arbitro e cioè che il calcio alla caviglia subito possa avergli creato dolori tali da impedire di dirigere gli ultimi 83” della gara, consentendogli, di contro, di rientrare correndo nello spogliatoio. Su quest’ultima circostanza l’appellante chiede che vengano assunti dei testi presenti all’episodio. Per ciò che attiene la squalifica del calciatore sig. Giacomo Ravazza, l’appellante ne chiede una riduzione in ragione del fatto che lo stesso si è reso immediatamente conto dell’errore commesso, scusandosi dell’accaduto. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Rileva altresì l’inammissibilità della richiesta istruttoria in quanto non prevista dalle norme regolamentari. Dalla lettura del referto di gara si evince che al 48° del secondo tempo (3° minuto di recupero dei 5 concessi) il direttore di gara espelleva i calciatori sigg. Giuseppe Pirrone del Castellammare Calcio ‘94 e Giacomo Ravazza del Riviera Marmi Custonaci perché, reciprocamente, si spintonavano con violenza. Una volta notificata l’espulsione il sig. Ravazza colpiva il direttore di gara con un violento pugno al braccio sinistro che gli causava un forte dolore, oltre che arrossamento e successivo ematoma e contestualmente lo colpiva anche con un calcio alla caviglia sinistra che gli causava anch’esso arrossamento e vari graffi. A questo punto, a causa dei forti dolori, l’arbitro dichiara che non era più nelle condizioni di proseguire nella direzione della gara, che pertanto sospendeva al 48’37”. Lo stesso direttore di gara, una volta lasciato l’impianto sportivo, si recava al più vicino Pronto Soccorso individuato presso l’Ospedale di Alcamo, dove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in giorni 4 s.c. In particolare, per ciò che qui ci riguarda, gli veniva riscontrata un’escoriazione cutanea al collo piede sinistro con lieve dolenzia alla flesso-estensione. In ragione di quanto sopra esposto, le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara. Per la qualcosa va condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, a nulla rilevando la presunta circostanza che lo stesso abbia raggiunto correndo lo spogliatoio, azione questa compatibile con la necessità di sottrarsi all’aggressione, non costituendo peraltro prova della sua idoneità a continuare nella direzione. Per ciò che attiene al calciatore sig. Ravazza, ritiene questa Corte di dovere rideterminare in termini più equi la sanzione allo stesso inflitta dal primo Giudice, così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Giacomo Ravazza a tutto il 31/12/2018, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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