COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. Casellina avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla squadra di detta Società la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara di Campionato di II categoria disputata contro l’A.S.D. V.G. Rondinella Marzocco in data 8.2.2015. (C.U. n. 50 del 19.3.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. Casellina avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla squadra di detta Società la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara di Campionato di II categoria disputata contro l’A.S.D. V.G. Rondinella Marzocco in data 8.2.2015. (C.U. n. 50 del 19.3.2015). Il G.S.T. della Toscana, con il provvedimento evidenziato in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto dalla Società Rondinella Marzocco infliggendo all’U.S.D. Casellina la punizione sportiva della perdita della gara (0 – 3). Sono state comminate, inoltre, le seguenti sanzioni accessorie: penalizzazione di un punto in classifica avendo posto in essere altri fatti che hanno comportato la medesima sanzione della perdita della gara, ammenda di € 350,00 per recidiva specifica e inibizione per un mese al Dirigente Accompagnatore.Il motivo del provvedimento disciplinare lo si rinviene nell’aver utilizzato la Società Casellina – nel corso della gara indicata – il Signor Lorenzo Stovini in veste di calciatore pur non avendo questi alcun titolo a parteciparvi in base all’art. 40, c. 1, delle N.O.I.F.. Lo Stovini, infatti, era iscritto contemporaneamente nei ruoli del Settore Tecnico quale Allenatore Professionista.L’U.S.D. Casellina propone ricorso avverso il provvedimento sopraindicato sollevando unicamente la seguente eccezione di carattere procedurale. .. “in quanto non risulta pervenuta presso la nostra sede corretta notifica del reclamo da parte della reclamante come da regolamento”Formula pertanto a questa Corte, quale richiesta istruttoria, “la verifica del corretto invio formale del reclamo da parte della reclamante” asserendo nel contempo di aver effettuato ricerche sul sito Poste Italiane apprendendo che la raccomandata trasmessa dalla controparte fosse “in lavorazione” in data 25.3.2015.Ritiene quindi che ciò si sia verificato per un errore nell’indicazione dell’indirizzo.L’eccezione è, quindi, riferita esclusivamente al non aver ricevuto, secondo la reclamante, la copia del reclamo che ha dato origine alla decisione del G.S.T.. Nulla ha contro dedotto la Società appellata.Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo e dopo aver effettuato ulteriori accertamenti, preliminarmente corre l’obbligo per il Giudicante di ricordare a parte ricorrente che secondo quanto disposto dall’art. 38, c. 8, del C.G.S. le comunicazioni alle società debbono avvenire o nel luogo di domicilio eletto e comunicato agli Organi della Giustizia Sportiva, ovviamente ove sia stato avviato un procedimento giurisdizionale o, comunque, presso la sede della Società.In conseguenza di ciò il Collegio ha rilevato dagli atti ufficiali esistenti presso il C.R.T. che l’U.S.D. Casellina – matricola 61255 – ha sede presso:“ Campo Sportivo Turri, via Rialdoli 63”, 50018, Scandicci”, laddove l’originale della raccomandata esistente negli atti del G.S.T. indica:“ U.S.D. Casellina, via Rialdoli 73, c/o Stadio Turri, 50018 Scandicci” Non si è quindi verificato alcun errore nella stesura dell’indirizzo del destinatario che, è bene ricordare, ha la sede sociale presso lo Stadio Comunale Turri di Scandicci, recapito che in nessun caso può essere ignorato dal portalettere e quindi è del tutto ininfluente la diversità del numero civico risultante dal raffronto appena eseguito.In ogni caso al fine di garantire all’appellante ogni possibile diritto alla difesa questa Corte ha effettuato una specifica ricerca presso l’Ufficio postale di competenza acquisendo i seguenti dati.La raccomandata spedita dalla società Rondinella Marzocco (n. 14977252644 – 7) è stata accettata dall’Ufficio Postale Firenze 38 in data 12 febbraio 2015 e posta in lavorazione. E’ stata quindi posta in lavorazione dall’Ufficio di Scandicci il successivo giorno 13 ed acquisita sotto la stessa data dal portalettere che l’ha dichiarata in giacenza in data 14, procedendo agli ulteriori adempimenti interni. Rimasto in giacenza fino alle ore 8,51 del giorno 24 marzo, il plico è stato rinviato al mittente alle ore 18,15 del medesimo giorno. Si è quindi verificata la compiuta giacenza - che acquisisce valenza di notifica - essendo trascorsi trenta giorni dalla data in cui il portalettere, soggetto terzo nella vicenda, ha attestato la giacenza (14 febbraio). Tale ricerca esclude ogni possibile responsabilità da parte dell’A.S.D. V.G. Rondinella Marzocco, alla quale il Codice di Giustizia Sportiva richiede, in qualità di società reclamante, di provvedere all’invio alla controparte della copia del ricorso a mezzo raccomandata (art. 33/5 ).La normativa dispone altresì che l’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo prodotto al G.S.T. (art. 46/1).Gli adempimenti richiesti risultano perfettamente osservati dalla Società Rondinella Marzocco per cui, anche sotto tale aspetto, il reclamo proposto è infondato. Per contro, il comportamento tenuto dalla Società in relazione all’utilizzo del calciatore Stovini costituisce a parere di questa Corte violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S..Preliminarmente si rileva che in occasione del tesseramento del Calciatore la Società ha omesso di effettuare i controlli necessari ad accertare quale fosse la posizione dello Stovini in ambito federale.Infatti dagli atti acquisiti in sede istruttoria è emerso che il tesserato Lorenzo Stovini è iscritto nel ruolo degli Allenatori professionisti di II categoria a decorrere dal 25.9.2013, per cui egli non poteva essere tesserato in qualità di calciatore secondo quanto chiaramente disposto dal primo comma dell’art. 40 delle N.O.I.F.(Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori). La disposizione trova rispondenza nell’art. 37, c.4, del Regolamento del Settore Tecnico (Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti). Peraltro non risulta che sia stata attuata dal Calciatore, posto che ne avesse titolo, la procedura relativa alla “Sospensione Volontaria” di cui all’art. 36 del medesimo Regolamento, nonostante la Società abbia affermato il contrario agli Organi di stampa.In tali dichiarazioni si rinvengono, in particolare, comportamenti contrari al principio di lealtà dettato, tra l’altro, dall’art. 1 bis sopra citato, allorché si afferma “Comunichiamo che domenica 15 febbraio (gara nella quale diveniva operante la squalifica, n.d.r.) Stovini sarà regolarmente in campo in quanto per la nostra società il tesseramento risulta essere regolare”. (Repubblica.it sport del 12.2.2015). Tale affermazione costituisce evidente violazione del principio di lealtà verso gli Organi federali.La Corte infine ritiene dover porre in evidenza il fatto significativo che l’U.S.D. Casellina ha proposto l’appello qui in esame nonostante essa sia stata già sanzionata per la medesima violazione, ovvero l’utilizzo del medesimo tesserato, anche in occasione della gara disputata contro la Società Alleanza Giovanile Dicomano due settimane prima (25.01.2015).Detto comportamento è stato sanzionato dal G.S.T. allo stesso modo con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 43 del 12.2.2015.Una sommaria ricerca effettuata presso il C.R.T. ha, infine, consentito di accertare che lo Stovini ha partecipato anche alle gare del 15 e del 22 febbraio c.a..Il Collegio ritiene, pertanto, necessaria l’effettuazione di un’ulteriore istruttoria al fine di accertare se l’insieme dei comportamenti tenuti dalla Società reclamante siano parte di un più ampio contesto e, comunque, se quanto accertato in questa sede costituisca violazione di norme federali, per cui dispone l’invio degli atti alla Procura Federale. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana:- respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa di reclamo dovuta, confermando quindi la decisione del G.S.T. della Toscana impugnata, perché conforme a quanto disposto dall’art. 40, c.1 del C.G.S e dell’art. 37, c.4. del Regolamento del Settore Tecnico; - invia gli atti alla Procura Federale per quanto sopra indicato.
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