COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della società San Frediano Calcio, avverso la squalifica inflitta all’allenatore Graziani Mirko fino al 9/05/2015 (C.U. n. 51 del 26/03/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo della società San Frediano Calcio, avverso la squalifica inflitta all'allenatore Graziani Mirko fino al 9/05/2015 (C.U. n. 51 del 26/03/2015). La Società Sportiva Dilettantistica San Frediano Calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti dell'allenatore sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 2 febbraio 2014, contro l'Unione Sportiva Poliziana e così motivato: “Entrava indebitamente in campo rivolgendo al D.G. frase irriguardosa”.La società reclamante, nell'atto di impugnazione, evidenzia una precisa cronologia degli avvenimenti nella quale il Graziani avrebbe solo risposto alle provocazioni operate dal D.G.; il medesimo avrebbe infatti concesso all'allenatore della squadra avversaria di muoversi liberamente sul campo, ben oltre la sua area tecnica, per poi accogliere le singole richieste avanzate dal medesimo sulle decisioni da assumere durante la direzione dell'incontro.Il D.G. avrebbe equivocato il contenuto del richiamo, ritenendo che nel medesimo fosse presente una censura sul suo operato, ed avrebbe provveduto ad espellere il Graziani ragione per la quale conclude chiedendo una congrua riduzione della squalifica.All’udienza del 10 aprile 2015 il delegato della società insisteva negando l'ingresso indebito ed affermando che l'allenatore avrebbe semplicemente detto la frase “Le dia anche il fischietto così arbitra lui...”.Il reclamo non può trovare accoglimento.La frase, oggettivamente oltraggiosa, non viene negata dalla reclamante che identifica solo le motivazioni (tentando di giustificarle) mentre l'ingresso in campo viene ulteriormente descritto nel supplemento da parte dell'arbitro che conferma quanto contenuto nel rapporto.Appare peraltro convincente anche la motivazione per la quale il tecnico avrebbe oltrepassato i limiti della propria area che viene ancorata ad una vibrante protesta operata dal Graziani il quale, con tono minaccioso, avrebbe fronteggiato il D.G. per perorare, con fare aggressivo, le proprie ragioni.La fede privilegiata che le carte federali conferiscono alla versione arbitrale impone a questo collegio di attribuire piena credibilità alla ricostruzione arbitrale in assenza di incongruenze o incertezze negli atti ufficiali che ne possano porre in dubbio l’attendibilità.Dunque accertati così i fatti, la commisurazione della sanzione disciplinare operata dal G.S.T. appare, ad avviso dell'organo giudicante, congrua e conforme alla giurisprudenza consolidata che attribuisce supremo valore alla doverosa tutela dell'incolumità morale del D.G..P.Q.M.La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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