COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. RIO MARINA avverso la decisione del G.S. Livorno sull’esito gara Rio Marina – Armando Picchi Calcio srl del 15.03.2015

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. RIO MARINA avverso la decisione del G.S. Livorno sull’esito gara Rio Marina – Armando Picchi Calcio srl del 15.03.2015 Il reclamo della società Rio Marina prende spunto dalla decisione del G.S. Livorno, il quale, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 50 del 18.03.2015, ha accolto il ricorso di prima istanza presentato dalla società Armando Picchi Calcio srl, disponendo la ripetizione della gara indicata in epigrafe, così motivando: ‘Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la richiesta presentata dalla società Armando Picchi Calcio nei termini regolamentari e relativa al riconoscimento delle cause di forza maggiore per la mancata disputa della gara in quanto a causa di condizioni meteo marine avverse era stata sospesa l’attività dei traghetti in partenza da Piombino per cui vi era stata l’impossibilità di raggiungere la località Rio Marina, luogo di disputa della gara; vista l’attestazione rilasciata a convalida di ciò dell’Agenzia Marittima Dini&Miele srl, raccomandatario marittimo della Toremar spa Livorno; tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo integrata la fattispecie di cui all’art. 55, comma 2, Noif, accoglie la richiesta inoltrata dalla società Armando Picchi Calcio di Livorno e dispone trasmettersi gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per ogni incombenza relativa al recupero della gara. Ordina non addebitarsi la tassa’.Con il proprio ricorso, corredato da n. 4 allegati, l’odierna ricorrente contesta il provvedimento impugnato, evidenziando l’insussistenza della causa di forza maggiore invocata dall’Armando Picchi Calcio a supporto della richiesta di ripetizione della gara e, conseguentemente, la motivazione resa dal Giudice Sportivo a fondamento della decisione oggi contestata.Rileva in proposito che l’Armando Picchi aveva scelto volontariamente di non raggiungere l’Elba, in quanto la linea marittima Piombino/Portoferraio era pienamente operante, essendo stata utilizzata da tutte le altre squadre impegnate a disputare la gara sull’isola il 15 marzo 2015, sia per il settore giovanile, che per i dilettanti, ponendo pertanto in evidenza la mancata volontà e non l’impossibilità a raggiungere il campo di giuoco del Rio Marina da parte della squadra ospite.Rileva inoltre che l’Armando Picchi Calcio avrebbe dovuto trasmettere alla stessa ricorrente il reclamo proposto al Giudice Sportivo, allegando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 40 del 29.01.2009, relativa a suo dire a caso analogo, nonché velina postale che attesta l’invio del reclamo con raccomandata a/r alla società Armando Picchi Calcio, che, seppur notiziata, non ha resistito in giudizio con controricorso. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, così decide.La questione deve essere affrontata preliminarmente dal punto di vista pregiudiziale in quanto la ricorrente dichiara di non aver ricevuto comunicazione legale del reclamo di prima istanza proposto dalla società Armando Picchi al Giudice Sportivo, avente per oggetto il riconoscimento della causa di forza maggiore e la richiesta di ripetizione della gara.L’eccezione è fondata.L’art. 55, 2° comma, delle Noif prevede che ‘la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare (oggi Corte Sportiva d’Appello Territoriale) in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva’.L’art. 46 del C.G.S, recante ‘Norme procedurali’ nell’ambito della ‘Disciplina sportiva in ambito regionale della Lnd e del settore per l’attività giovanile e scolastica’, al comma 5 stabilisce che ‘ ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo’.Tale previsione è evidentemente finalizzata a garantire l’esercizio del diritto di difesa alle società che, facendo fede sui fatti e circostanze avvenute nel corso della gara, vedono rimesso in discussione il risultato conseguito sul campo dal reclamo proposto dalle società avversarie o, comunque, in tutti quei casi ove si tratti di ricorsi che investono ‘la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29, commi 2 e 3’ di cui al comma 1 della richiamata disposizione.Nel caso di specie l’Armando Picchi Calcio non risulta aver inviato in prima istanza copia del reclamo alla controparte con le modalità previste dalla normativa federale, e in ogni caso non ha, neppure in questa sede, fornito prova di aver adempiuto siffatto onere.Ne consegue, pertanto, il fondamento dell’eccezione formulata dall’odierna ricorrente, in quanto erroneamente e preventivamente estromessa dal partecipare al procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo, essendogli stata preclusa la possibilità di svolgere attività difensiva. Trattandosi di violazione di norma procedimentale prevista a condizione di ammissibilità del gravame, il ricorso proposto dall’odierna ricorrente deve essere accolto e deciso ai sensi dell’art. 36, comma 4, C.G.S., il quale stabilisce che: 'La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio'.La Corte, pertanto, rilevata la sussistenza di motivi di inammissibilità del reclamo proposto in prima istanza, visto l'art. 53 e 54 delle Noif, annulla la delibera del Giudice Sportivo Territoriale e decide come da dispositivo. P.Q.M. la C.S.A.T.T., in accoglimento del ricorso proposto dalla società Rio Marina Usd:-dichiara l’inammissibilità del reclamo di prima istanza proposto dalla società Armando Picchi Calcio, annullando la delibera del G.S. Livorno che dispone la ripetizione della gara in epigrafe;-dispone la punizione della perdita della gara del 15.03.2015 con il punteggio di 0-3 a carico della società Armando Picchi Calcio, disponendo altresì a carico di quest’ultima la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 50,00;-ordina l’addebito della tassa di reclamo di prima istanza a carico della società Armando Picchi Calcio;-ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo a carico del ricorrente Rio Martina.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it