COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara C.S. Firenze – Laurenziana (0-0) del 14/03/2015. Campionato Provinciale Giovanissimi A. In C.U. n.38 del 18/03/2015 Delegazione Provinciale di Firenze.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara C.S. Firenze – Laurenziana (0-0) del 14/03/2015. Campionato Provinciale Giovanissimi A. In C.U. n.38 del 18/03/2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama la società Laurenziana avverso la sanzione inflitta dal G.S. di seguito riportata integralmente. SQUALIFICA FINO AL 17/7/2016 CECCHERELLI DAVIDE (LAURENZIANA) Per aver rivolto al D.G. frasi offensive, alla notifica del provvedi- mento disciplinare reiterava le offese appoggiandosi col petto a quel- lo dell'Arbitro spingendolo e facendolo indietreggiare di quattro pas- si, veniva allontanato da un proprio compagno di squadra, riusciva a divincolarsi e correndo verso il D.G. lo colpiva con una spallata di forte intensità all'altezza dell'emitorace destro procurandogli un lieve dolore che persisteva per alcuni minuti. Il giocatore veniva nuovamente allontanato dai compagni di squadra e mentre si dirigeva verso lo spogliatoio continuava con le minacce e le offese all'indirizzo dell'Arbitro.La reclamante sostiene che i fatti, i quali non vengono sostanzialmente contestati, sono da inquadrare in un contesto di minore severità in tema di sanzione.In particolare non si nega il primo contatto calciatore-arbitro, ma si evidenzia che lo stesso non è stato tale da fare indietreggiare il D.G. anche in virtù della diversa struttura fisica fra un ragazzo ed un adulto. Contesta infine la precisione temporale del secondo episodio allorchè l’arbitro sostiene di avere ricevuto una spallata di forte intensità che gli ha procurato lieve dolore per 10 minuti che poi è perdurato, con minore intensità, per altri venti minuti.Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza.L’arbitro, nel supplemento di rapporto ribadisce sostanzialmente quanto riportato in prime cure, contestando quanto asserito dalla reclamante circa il minutaggio della persistenza dolorifica.Contesta inoltre quanto sostenuto dalla società relativamente all’accusa di avere “calcato la mano” nel riportare gli episodi.All’udienza del 10/04/2015 il rappresentante della società, preso atto del supplemento di rapporto arbitrale, conferma le tematiche del ricorso in gravame.La Corte, esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante, passa in decisione.In primo luogo il Collegio ricorda, ancora una volta, che il contenuto dei reclami deve riguardare esclusivamente i fatti di gara, non deve contenere osservazioni circa questioni tecniche di esclusiva pertinenza dell’arbitro e, non devono contenere frasi polemiche né accuse generiche o specifiche che possono avere, ai fini della giustizia sportiva, soltanto effetti negativi nell’ottica di possibili deferimenti alla Procura Federale. Lo stesso dicasi per gli arbitri, i quali devono attenersi ai fatti senza entrare in polemica con i reclamanti. Agli arbitri non sono richiesti giudizi ma soltanto la relazione su quanto è avvenuto in ordine alla gara di riferimento, prima, durante e dopo la stessa e non altro.Per quanto attiene il merito della vicenda che ci occupa, la Corte ritiene di dovere evidenziare due punti salienti in merito al comportamento del tesserato Ceccherelli Davide, ovvero l’avere appoggiato il petto su quello dell’arbitro e l’averlo colpito con una spallata.Circa il primo fatto, il Collegio rileva che se è vero come è vero, e non risulta contestato, che il calciatore si è appoggiato col petto all’arbitro è anche altrettanto vero che quest’ultimo non è indietreggiato per un effetto dinamico a seguito di una spinta ricevuta, bensì lo ha fatto per evitare proprio l’effetto citato.Circa il secondo punto, la Corte rileva un’incongruenza circa la rappresentazione degli effetti della spallata ricevuta dal D.G.: infatti, è poco verosimile che un colpo di forte intensità abbia provocato soltanto un lieve dolore. Non solo, ma lo stesso lieve dolore, poi attenutosi nei minuti successivi, forse non era tanto lieve visto che fra il colpo e la cessazione dell’effetto doloroso sono passati ben 30 minuti (10¬¬ + 20). Da quanto esposto pertanto, in virtù del principio del favor rei, stante la non chiara descrizione dell’accaduto, deve concedersi al calciatore l’attenuante del dubbio. Premesso quanto sopra, il calciatore deve essere comunque sanzionato in maniera severa in relazione a quanto dallo stesso posto in essere ed in particolare in virtù del fatto che le sue azioni sono state rivolte verso chi, in quel momento, rappresentava l’Autorità Istituzionale. Tale osservazione deve essere recepita come un chiaro e diretto monito a tutti i tesserati in quanto, non tenendo in debita considerazione funzioni e ruoli nello sport, vi è il rischio che atteggiamenti “sopra le righe” vengano tenuti anche nella società civile.Per quanto concerne la quantificazione della sanzione quindi, in virtù delle considerazioni precedentemente esposte, la stessa deve essere rivista come da dispositivo.P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Ceccherelli Davide fino al 18/03/2016.Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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