COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Aullese 1919 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Giunta Marco Andrea fino al 12/01/2016 (C.U. n. 34 del 12/03/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 55 del 16.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Aullese 1919 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Giunta Marco Andrea fino al 12/01/2016 (C.U. n. 34 del 12/03/2015). Il G.S.T. applicava al calciatore Giunta Marco Andrea la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 8 marzo 2015, contro la società ospitante Poggioletto, con la seguente motivazione: “Per aver colpito il D.G. con una gomitata allo stomaco che gli provocava leggero ed istantaneo dolore. Alla notifica dell'espulsione si toglieva la maglia e la lanciava a terra con violenza.”.Ricorre l’impugnante la quale afferma che il contatto sarebbe stato involontario, avvenuto in maniera fortuita, senza che nel gesto fosse ravvisabile alcuna volontà lesiva.Il giovanissimo atleta avrebbe poi lasciato il terreno di gioco togliendosi la maglietta senza lanciarla a terra e pertanto la società conclude per la riduzione della squalifica comminata.All’udienza del 10 aprile 2015 partecipava l’Associazione Sportiva Dilettantistica Aullese 1919, rappresentata da un delegato, il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, confermava il contenuto dell'atto di impugnazione e sottolineava la diversa ricostruzione fornita dall'arbitro evidenziando l'eccessività della squalifica.Il reclamo merita parziale accoglimento.L'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha consentito di ridimensionare la portata di quanto accaduto.Nel supplemento il dato principale che emerge con chiarezza è che, la descrizione degli avvenimenti appare parzialmente difforme dal contenuto dell'originario rapporto.Il D.G. infatti, nel lungo documento, pur confermando la piena volontarietà del gesto esclude che nel movimento fosse presente una volontà lesiva.Inoltre la circostanza dedotta nel rapporto che affermava che il giocatore avrebbe lasciato il campo lanciando la maglia “con violenza a terra” non sembra suffragata dal supplemento nel quale il D.G. precisa: “Alla notifica della conseguente espulsione, Giunta si toglieva la maglia e la teneva in mano, senza lanciarla terra”.Risulta evidente che il gesto irruento ed aggressivo posto in essere dal giocatore sia meritevole di idonea sanzione ma al contempo appare verosimile che il D.G. abbia sopravvalutato, nella descrizione contenuta nel rapporto, gli elementi di criticità per poi ricondurli, in modo onesto e corretto, alla loro reale portata all'interno dell'ulteriore elemento istruttorio.In tale ottica anche le condotte illecite assunte dal Giunta appaiono ridimensionate rispetto al quadro iniziale che poteva emergere dall'originario rapporto di gara e le perplessità, che in effetti avevano già animato la decisione del D.G. (che aveva applicato una sanzione già contenuta), sembrano ampliarsi in direzione di una volontà non lesiva in capo al giocatore.Il D.G. conferma la volontarietà nel contatto fisico ma, a parere di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile censura sia per il modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro sia per la successiva azione scomposta che lo ha portato al contatto fisico - non appare sussistere volontà aggressiva nel contatto del Giunta.P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Aullese 1919 e riduce la squalifica inflitta al giocatore Giunta Marco Andrea fino al 12/09/2015 anziché fino al 12/01/2016.Dispone la restituzione della relativa tassa.
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