COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA C.S.D. GIOVANILI TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS – GIOVANILI TODI, DISPUTATA A TERNI IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 128 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €.250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA C.S.D. GIOVANILI TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS – GIOVANILI TODI, DISPUTATA A TERNI IL 22.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 128 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €.250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi addotti dalla società Giovanili Todi nel proprio reclamo non trovano conferma alcuna negli atti ufficiali di gara, dai quali si rileva, invero, che durante l’intera gara, i tifosi riconducibili alla suddetta Società, pronunciavano nei confronti dell’Arbitro parole reiteratamente offensive e minacciose. La sanzione inflitta dal G.S, appare, pertanto equa e commisurata alla violazioni contestate ed è meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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