• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 03 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI GIORNI 20 AL SIG. CORRADI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S (NOTA N. 5204/109 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/CFA del 03 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CFA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI GIORNI 20 AL SIG. CORRADI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S (NOTA N. 5204/109 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015)
La società reclamante impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale indicata in epigrafe, la quale, in accoglimento degli atti di deferimento proposti dalla Procura Federale, ha disposto le sanzioni oggetto di contestazione, alla società Salernitana e all’amministratore unico pro tempore, Sig. Corradi Luciano, “per non avere pagato all’allenatore Sig. Giuseppe Galderisi le somme poste a carico dalla società US Salernitana 1919 S.r.l. dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 17.7.2014 (vertenza 044/2013 e comunicato il 6.8.2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.” La Società reclamante propone un articolato gravame, che, criticando la decisione del Tribunale Federale Nazionale, ripropone e sviluppa le tesi difensive già prospettate in primo grado, ma disattese dalla pronuncia impugnata. Il reclamo muova da una dettagliata ricostruzione della vicenda fattuale alla base dei contestati atti di deferimento, premettendo che, in seguito alla richiesta formulata il 17.9.2014 dall’Avv. Grassani, nell’interesse del Sig. Galderisi, la società, in data 25.9.2014, ha provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto (sorte capitale e accessori; spese legali del giudizio) liquidando, altresì, il compenso dovuto ai componenti del collegio arbitrale. La reclamante sostiene che il pagamento effettuato in data 25 settembre è pienamente tempestivo, perché certamente rispettoso del termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 8, comma 15, C.G.S., a mente del quale “il mancato pagamento, entro 30 giorni, delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.” A dire della società, invece, la comunicazione del lodo, effettuata in data 6 agosto, non è idonea a determinare la decorrenza del previsto termine di 30 giorni. A sostegno della propria tesi, la società reclamante svolge due percorsi argomentativi. Il primo, di ordine fattuale, è incentrato sulla particolarità concreta della vicenda in esame, che manifesterebbe la sicura mancanza di colpa in capo alla società adempiente. Il secondo iter motivazionale muove, invece, da una ricostruzione del quadro normativo vigente e dalla diversità di effetti derivanti, rispettivamente, dalla comunicazione del lodo e dalla richiesta di esecuzione delle sue statuizioni di condanna. Sotto il profilo strettamente fattuale, la reclamante fa presente che il 6.8.2014 lo studio professionale del proprio difensore domiciliatario (che aveva svolto le difese nel corso del giudizio arbitrale), presso cui è stata effettuata la comunicazione del lodo, era temporaneamente chiuso, in conformità alla prassi secondo cui le ferie dei professionisti legali tendono a coincidere con il periodo della sospensione feriale dei termini giudiziari prevista dall’ordinamento processuale statale. La circostanza della chiusura, nel giorno indicato, non è smentita da alcun dato documentale, né risulta seriamente contestata negli atti di deferimento della procura Federale. Sotto questo aspetto, quindi, non risulta esatta l’affermazione del Tribunale di primo grado, che, per affermare, erroneamente, l’asserita apertura dello studio, valorizza un diverso dato di fatto, costituito dalla presenza, all’indirizzo dell’Avvocato domiciliatario della società, non già di persone addette allo studio, ma di un dipendente della portineria dello stabile in cui è ubicato lo studio. Infatti, è incontestato che il giorno 6.8.2014, la comunicazione del lodo sia avvenuta mediante consegna di una copia dell’atto nelle mani di un incaricato del servizio di portineria dell’edificio condominiale in cui è situato lo studio legale presso cui la società Salernitana aveva eletto domicilio nel corso del giudizio arbitrale. Si tratta, quindi, di un soggetto formalmente e sostanzialmente diverso da quelli riferibili, direttamente, all’attività dello studio. La reclamante sottolinea l’ulteriore situazione di fatto secondo cui, nel periodo considerato, le funzioni di portierato dell’edificio erano svolte dal Sig. Berual Chafloque, il quale sostituiva il portiere titolare durante il periodo feriale. In sintesi, a dire società, l’insieme delle circostanze rappresentate evidenzierebbe l’assoluta mancanza di colpa nell’asserito ritardo di pagamento, poiché l’effettiva conoscenza della esistenza dell’obbligo di adempiere la decisione arbitrale sarebbe intervenuta solo a distanza di diversi giorni dalla data del 6 agosto; giorno in cui la materiale comunicazione del lodo è stata effettuata nelle mani di persona non legata da alcun rapporto con la società. In particolare, a dire della reclamante, la data di acquisizione della effettiva conoscenza del lodo non potrebbe essere anteriore al 27.8.2014, perché solo a partire da tale data lo studio professionale aveva riaperto la propria attività e aveva potuto esaminare la corrispondenza, dandone conto alla società Salernitana. Il Collegio ritiene che la peculiarità della vicenda concreta sia già di per sé idonea a giustificare l’insussistenza, sotto il profilo soggettivo, dell’illecito addebitato alla società e al suo rappresentante legale. Infatti, ferma restando la certezza legale derivante dall’avvenuta comunicazione del 6.8.2014, la colpevolezza del ritardo nell’adempimento è quanto meno dubbia, dal momento che né la società, né il suo domiciliatario, avevano avuto effettiva conoscenza del lodo prima del giorno 27.8.2014. Né può essere trascurato che lo stesso Sig. Galderisi, destinatario della pronuncia di condanna emessa dal collegio arbitrale, abbia agito stragiudizialmente per l’esecuzione del lodo solo nel mese di settembre e che, a fronte della sua richiesta, la società abbia provveduto senza indugio a corrispondere integralmente quanto dovuto. Peraltro, il Collegio ritiene che il reclamo meriti accoglimento anche per il secondo profilo, più propriamente giuridico, messo in rilievo dalla società Salernitana, secondo cui occorre distinguere tra la comunicazione del lodo e la notifica dell’atto costitutivo dell’obbligo sostanziale di adempiere entro il termine perentorio di trenta giorni. Va premesso che il citato articolo 8, comma 15, C.G.S. della F.I.G.C., non chiarisce in modo puntuale quale sia la decorrenza del termine di trenta giorni entro cui deve essere data esecuzione alle decisioni arbitrali o degli organi di giustizia sportiva che dispongono il pagamento di somme di denaro. È preferibile la tesi interpretativa secondo cui, a tale fine, occorre che sia regolarmente perfezionata la notifica o la comunicazione dell’atto alla parte sostanziale tenuta all’adempimento, ancorché queste possano essere correttamente effettuate anche nei confronti dei soggetti (o dei difensori) domiciliatari a tale scopo. Pertanto, mentre la comunicazione del lodo, effettuata presso il domicilio eletto nel giudizio arbitrale, è idonea a determinare i tipici effetti connessi al perfezionamento del lodo, alla sua immutabilità e alla sua eventuale impugnabilità, con l’azione di nullità o con il procedimento di correzione, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto per l’adempimento delle statuizioni di condanna presuppone sempre una comunicazione o notificazione diretta alla parte sostanziale destinataria della pronuncia, che manifesti l’intenzione dell’avente diritto di ottenere l’adempimento della pronuncia. Nel caso di specie, la comunicazione del lodo, effettuata il 6.8.2015, non ha per contenuto la chiara volontà della parte interessata di ottenere l’adempimento della pronuncia arbitrale di condanna, ma costituisce solo l’attuazione del dovere degli arbitri di rendere edotte le parti in ordine alla formazione della decisione arbitrale. Ne deriva, quindi, la fondatezza del reclamo proposto dalla società Salenirtana, che afferma, correttamente, di avere proceduto alla tempestiva esecuzione della pronuncia di condanna, nel termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza dell’obbligo. In definitiva, quindi, il reclamo deve essere accolto. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana1919 di Salerno annulla le sanzioni inflitte.
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4. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI GIORNI 20 AL SIG. CORRADI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S (NOTA N. 5204/109 PF14-15 DP/FDA DEL 22.1.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015)"