F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ODUAMADI NNAMDI SEGUITO GARA AVELLINO/LATINA DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ODUAMADI NNAMDI SEGUITO GARA AVELLINO/LATINA DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015)
La Società U.S. Latina Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Nnamdi Oduamadi dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015) in seguito alla gara Avellino/Latina del 7.2.2015, “per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, indirizzato ad un avversario epiteti insultanti; per avere, inoltre assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e per avere infine, spingendo un avversario con le mani sul petto.”. La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Nnamdi Oduamadi, eccessivamente afflittiva e ingiusta rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione. A detta della reclamante, il calciatore non avrebbe assunto alcun atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara che avrebbe equivocato sulle reali intenzioni del calciatore. Anche gli altri due episodi sarebbero da ridimensionare perché la spinta al giocatore della squadra avversa, dalla quale non sono derivare conseguenze, scaturirebbe da un comportamento atto a respingere una potenziale aggressione da parte dell’avversario, mentre le offese pronunciate nei confronti del calciatore dell’Avellino, che si trovava a terra dopo aver subito un fallo di giuoco, sarebbero frutto della concitazione del momento. 5 Alla riunione del 26.2.2015, fissata dinanzi a questa Corte, sono comparsi il calciatore Nnamdi Oduamadi, personalmente e il difensore della U.S. Latina Calcio S.r.l. il quale si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti a esso relativi, udita la parte, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono. Il comportamento del calciatore censurato consta di frasi sicuramente offensive e ingiuriose reiteratamente rivolte a un avversario a terra, di una spinta con le mani sul petto di un altro calciatore avversario senza motivo alcuno, nonché di un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara nel momento in cui quest’ultimo si frapponeva fra i due calciatori. Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal calciatore Nnamdi Oduamadi durante la gara per cui è causa nei confronti dell’arbitro e dei due calciatori avversari e non ritiene di ravvisare circostanze attenuanti, trattandosi nella fattispecie di condotta minacciosa, violenta e intimidatoria. Precisa, inoltre, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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