F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. CORBELLINI Giuseppe seguito gara Savona/Prato del 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. CORBELLINI Giuseppe seguito gara Savona/Prato del 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)
La Società Savona F.B.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.3.2015, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (Com. Uff. n.129/DIV del 10.2.2015), al Sig. Giuseppe Corbellini, dirigente di detta società, in seguito alla gara Savona/Prato del 7.2.2015, “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)”. La Società ricorrente descrive il comportamento del proprio dirigente in modo differente rispetto a quanto rappresentato dal Direttore di gara nel referto arbitrale e pertanto ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo “abnorme e spropositata e/o ingiusta e/o incongrua rispetto ai fatti ascritti al Corbellini .. . . “. Il dirigente, secondo la società reclamante, non intendeva minimamente offendere il Direttore di gara e se il suo comportamento è stato percepito in maniera diversa egli, oggi, se ne dichiara dispiaciuto e pentito porgendo le proprie scuse. Alla riunione del 26.2.2015, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società ricorrente. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti a esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono. Infatti, dal referto di gara emerge che al 9° del secondo tempo “il dirigente responsabile il Sig. Corbellini Giuseppe, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e protestava a voce alta contro il mio operato con frasi del tipo (“non ci stai capendo un c….o, svegliati c……”). Sulla base di quanto riferito dal Direttore di gare non v’è chi non veda un comportamento offensivo e ingiurioso del dirigente nei suoi confronti tale da arrecare offesa al suo onere e alla sua dignità. Le riprovevoli espressioni ingiuriose sono meritevoli della sanzione inflitta e non lasciano ombra di dubbio sull’intento del dirigente della società ricorrente finalizzato a recare offesa alla persona dell’arbitro. Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal Sig. Corbellini nei confronti dell’arbitro durante la gara per cui è causa. Non si ravvisano motivi per dare ingresso a circostanze attenuanti. Ricorda, anche in questa sede, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti. 6 Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. di Savona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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