F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 E DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA AL SIG. FANTONI MASSIMO SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 E DELL’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA AL SIG. FANTONI MASSIMO SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.129/DIV del 10.2.2015, ha inflitto al Sig. Massimo Fantoni, dirigente di detta società, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 marzo 2015 e ammenda di € 500,00. Tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che, durante il secondo tempo della gara Savona/Prato del 7.2.2015, nonostante le ripetute sollecitazioni dell’arbitro e di un assistente arbitrale, il dirigente ritardava volutamente di circa due minuti la segnalazione del tempo di recupero, assumendo atteggiamento irriguardoso verso l’assistente arbitrale. Avverso tale provvedimento la Società Savona FBC S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 12.2.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.2.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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