F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BJELICA NENAD SEGUITO GARA CARPI/SPEZIA DEL 14.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BJELICA NENAD SEGUITO GARA CARPI/SPEZIA DEL 14.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015) La società Spezia Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015, con la quale, con riferimento alla gara Carpi/Spezia del 14.2.2015, conclusasi con il risultato di 0 a 0 e valida per il campionato di serie B, è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a carico dell’allenatore sig. Nenad Bjelica. La sanzione di cui trattasi è correlata al comportamento tenuto dallo stesso all’atto del suo allontanamento dal terreno di giuoco. In particolare, il predetto allenatore si rifiutava di allontanarsi, raggiungendo, anzi, il direttore di gara per chiedergli spiegazioni. Questa la motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo fatto oggetto di gravame: «per avere, al 37’ del primo tempo, benché già richiamato in precedenza, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente rivolgendogli espressioni irriguardose; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, 7 assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara». Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la società Spezia, lamentando erroneità e comunque eccessiva severità della sanzione di cui trattasi. Secondo la prospettazione della reclamante la condotta sanzionata, come contestata, è suscettibile di essere scissa in separate fasi. La prima: (da rapporto Quarto Ufficiale) «all’atto dell’allontanamento dell’allenatore della società Spezia sig. Bjelica Nenad si rifiutava di allontanarsi venendo da me e chiedendomi più volte il motivo del suo allontanamento». Orbene, a dire della società Spezia, «il contenuto e il tenore della relazione del Quarto Ufficiale è affetto da contraddittorietà ed in ogni caso la condotta contestata non ha rilievo disciplinare». Del resto, aggiunge la società reclamante, prima di uscire dal campo, l’allenatore «ha semplicemente domandato all’Ufficiale di gara quale fosse la ragione della sua espulsione, e peraltro lo ha fatto rispettosamente e con modi garbati». Insomma, il sig. Bjelica non si sarebbe rifiutato di allontanarsi, avendo, invece, soltanto tentato «di ottenere spiegazioni circa il motivo del provvedimento sanzionatorio inflittogli». Da ultimo, la società Spezia evidenzia come tale condotta non sarebbe stata neppure «oggetto di (qualificazione e quantificazione di) sanzione da parte del Giudice Sportivo». La seconda: (da rapporto Quarto Ufficiale) «lo stesso era stato già richiamato in precedenza poiché dopo una decisione dell’arbitro rideva ironicamente dicendo ad alta voce: “aveva ragione Lotito”». Tale condotta, ritiene, in primo luogo, la reclamante, «non può avere alcun rilievo con riguardo alla qualificazione e quantificazione della sanzione inflitta, poiché si tratta di un fatto avvenuto tempo prima della espulsione del Sig. Bjelica». In secondo luogo, prosegue la società Spezia, «ad un attento esame della refertazione non è rinvenibile alcun elemento che possa confermare che la frase percepita dall’Ufficiale di gara fosse diretta a criticare o a censurare l’operato di chicchessia né tantomeno degli Ufficiali di gara, tanto che nella relazione non è indicato in alcun modo il soggetto o i soggetti ai quali fosse diretta la frase». In terzo luogo, si tratterebbe «di una frase completamente priva di significato denigratorio o allusivo nei confronti di qualsivoglia soggetto dell’ordinamento federale» e «ad ogni buon modo non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la medesima frase sia completamente priva dei connotati di offensività, irrispettosità e irriguardosità». Infine, neppure tale condotta sarebbe stata oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo, «nella cui decisione (per aver inoltre, all’atto dell’allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara) non vi è traccia». La società reclamante ritiene, poi, affetta da evidente “genericità” la contestazione: «usciva con fare provocatorio e ironico nei confronti della decisione presa dopo 1’ circa». Quanto alla segnalazione dell’assistente, la tesi difensiva dello Spezia Calcio s.r.l. ruota attorno al fatto che il sig. Bjelica, peraltro giunto da poco in Italia e non in possesso di padronanza della lingua italiana, si sarebbe avvicinato all’Assistente solo «al fine di esprimere la propria protesta, con modi comunque rispettosi e non offensivi, né tanto meno intimidatori e ciò risulta anche dal tenore dell’espressione usata». Da ultimo, con riferimento all’espressione “vergognatevi” refertata dall’Assistente arbitrale «e pronunciata una sola volta dal Sig. Bjelica», la stessa non assumerebbe «una portata tale da legittimare l’irrogazione della sanzione di due giornate di squalifica, poiché non riveste affatto la natura irriguardosa così come – erroneamente – qualificata dal Giudice Sportivo Nazionale nella decisione qui impugnata». E, «in ogni caso, anche laddove la stessa dovesse essere qualificata come irriguardosa, il risultato sarebbe ugualmente quello della riduzione della sanzione inflitta, poiché, come da costante e unanime giurisprudenza di Codesta Corte proprio sul concetto di “vergogna”, la sanzione a carico di allenatori non supera quella dell’ammenda e comunque mai quella di una gara di squalifica». Conclude, dunque, la società Spezia s.r.l. chiedendo la riduzione della sanzione da due ad una giornata o, in subordine, la riduzione della stessa alla squalifica per una giornata di gara, commutata l’altra giornata nella sanzione dell’ammonizione ovvero dell’ammenda. Alla seduta del 26.2.2015 è intervenuto l’avv. Galli per la società reclamante, illustrando ulteriormente le ragioni dell’impugnazione e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Il ricorso non può trovare accoglimento, per i seguenti motivi. 8 Le argomentazione difensive della reclamante, pur dettagliatamente articolate, appaiono in parte inconferenti e in parte, comunque, non idonee a scriminare la condotta tenuta, nella circostanza, dal sig. Bjelica. Detta condotta, come qui complessivamente riesaminata e rivalutata, deve, infatti, considerarsi gravemente irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara. L’atteggiamento irriguardoso, inoltre, si è protratto nel tempo e realizzato in distinte specifiche condotte. Peraltro, il comportamento di cui trattasi ha, quantomeno in parte, contenuto anche offensivo e intimidatorio. Sotto tale profilo, dalle risultanze degli atti ufficiali di gara si evince che l’allenatore dello Spezia Calcio s.r.l. è stato richiamato una prima volta dal Quarto Ufficiale, «poiché dopo una decisione dell’arbitro rideva ironicamente dicendo ad alta voce: “aveva ragione Lotito”». Nonostante fosse già stato richiamato, al 37’ del primo tempo l’Assistente era costretto a richiedere l’attenzione del Direttore di gara, perché, si legge nel rapporto del predetto medesimo Assistente, «a gioco in svolgimento, usciva dall’area tecnica con fare intimidatorio nei miei confronti arrivandomi quasi a contatto e mi urlava: “vergognatevi, è questo non l’avete visto? Non l’avete visto?”». Allontanato dal terreno di gioco, lo stesso Bjelica, anziché avviarsi verso lo spogliatoio o le tribune, andava incontro all’arbitro, chiedendo più volte spiegazioni del provvedimento sanzionatorio adottato. Atteggiamento anche questo che, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, non può non essere considerato quantomeno irriguardoso. Usciva, infine, si legge ancora nel rapporto del Quarto Ufficiale, «con fare provocatorio e ironico nei confronti della decisione presa dopo 1’ circa». In definitiva, si tratta di più condotte di natura irriguardosa, volte a deridere l’operato degli Ufficiali di gara oppure a mostrare un atteggiamento di sfida o intimidatorio nei confronti degli stessi. Se ne ricava che la fattispecie non può in alcun modo essere assimilata e, tantomeno, sovrapposta a quella diversamente sanzionata nei precedenti giurisprudenziali richiamati in reclamo. Pertanto, alla luce delle plurime condotte irriguardose del sig. Bjelica e della loro parziale portata anche offensiva e intimidatoria, la sanzione della squalifica per due turni effettivi, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie. La decisione fatto oggetto di gravame, seppur con motivazione come sopra integrata, merita, dunque, conferma. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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