F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORI SACHA SEGUITO GARA CATANZARO/COSENZA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
8. RICORSO COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORI SACHA SEGUITO GARA CATANZARO/COSENZA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015)
La società Cosenza Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 133/Div. del 17.2.2015, con la quale, con riferimento alla gara Catanzaro/Cosenza del 15.2.2015, è stata inflitta al calciatore Sacha Cori la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara. Nel provvedimento impugnato dalla società Cosenza, con riferimento, appunto, alla squalifica di cui trattasi, si legge: «perché dopo essere stato ammonito rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e blasfema; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva una nuova frase gravemente offensiva». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società Cosenza Calcio, censurando l’eccessiva severità della sanzione di cui trattasi. Dopo aver descritto il “clima” che ha accompagnato la disputa della gara Catanzaro/Cosenza, «storico sentitissimo derby regionale», premesso di ben conoscere «sia la normativa federale che attribuisce al referto di gara fonte di prova privilegiata circa i fatti in esso riportati, che l’interpretazione giurisprudenziale formatasi da tempo sul punto», la società reclamante deduce come, «anche se i fatti si fossero svolti diversamente da come percepito e riportato dall’arbitro – ed 9 i fatti si sono svolti in maniera non esattamente conforme a quanto percepito – sarebbe difficoltoso superare il rigido regime probatorio appena evidenziato». Per questa ragione, dunque, precisa la reclamante, «la contestazione avrà come obiettivo l’esame e la valutazione della congruità della pesantissima sanzione inflitta al Cori rispetto ai fatti riportati nel referto arbitrale soprattutto alla luce della loro intrinseca gravità e natura delle espressioni proferite e dei comportamenti posti in essere». Sotto tale profilo, ritiene la società reclamante che «i fatti riportati a referto possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati». Nel contempo, «non vi è dubbio, a parere della difesa, che le frasi proferite ed i gesti posti in essere dal calciatore debbano essere valutati come non particolarmente gravi e blasfemi». In tale prospettiva, la difesa della reclamante descrive in modo puntuale e dettagliato il «contesto temporale e situazionale» che, a suo dire, fungerebbe da elemento attenuante, nonché gli elementi fattuali che connotano lo sfondo che ha caratterizzato il comportamento tenuto dal calciatore Cori, elementi «che hanno certamente influito sull’equilibrio psicofisico dell’atleta in evidente stress emotivo il quale ha senza dubbio contribuito ad alterare le proprie capacità decisionali e di autocontrollo». Da ultimo, la società Cosenza Calcio evidenzia «l’irreprensibile comportamento del calciatore», unitamente alla circostanza che lo stesso, «sia nel corso della partita che nell’ambito dell’intera stagione fino ad oggi disputata, si è sempre distinto per professionalità e sobrietà comportamentale nei confronti degli avversari e soprattutto dei direttori di gara, provvedendo, peraltro, negli spogliatoi, a porgere le proprie scuse all’arbitro». Conclude, dunque, la società Cosenza Calcio s.r.l. chiedendo che, riconosciuta e dichiarata la sproporzionalità della squalifica applicata al calciatore Sacha Cori, la stessa venga ridotta. Alla seduta del 26.2.2015 è intervenuta l’avv. Lina Musumarra, per la società reclamante, che ha ulteriormente argomentato le ragioni dell’impugnazione, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già in ricorso rassegnate. Il ricorso non può trovare accoglimento, per i seguenti motivi. Deve, anzitutto, premettersi come il Collegio abbia apprezzato il tenore del ricorso che, muovendo da quelli che sono i principi fondamentali che presiedono la disciplina del nostro processo sportivo ed i connessi consolidati arresti della giurisprudenza federale, punta direttamente ad illustrare, con articolate argomentazioni difensive, gli elementi di fatto che connotano il comportamento tenuto, nella circostanza, dal calciatore Cori ed il relativo contesto di riferimento che, secondo la prospettazione della reclamante, dovrebbero giustificare una riduzione della pesante sanzione inflitta. Ritiene, tuttavia, questa Corte, che, un’attenta e complessiva lettura dei fatti contestati al calciatore, non possa, nel caso di specie, condurre alla richiesta rideterminazione, in diminuzione, della sanzione inflitta in prime cure. Si legge, sotto tale profilo, nel referto di gara: «In seguito alla notifica della precedente ammonizione nei suoi confronti si avvicinava al sottoscritto e mi proferiva urlando le seguenti parole: “che c…. fai; [bestemmia, che si omette]; vaff. …”. Subito dopo la rettifica dell’espulsione si avvicinava a pochi centimetri e continuava a protestare gesticolando, poi mi puntava l’indice alla tempia in maniera plateale e urlava le seguenti parole: “sei un pazzo mongoloide”». Si tratta, dunque, di una condotta gravemente e platealmente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, protrattasi nel tempo e “arricchita” da frasi dal contenuto offensivo verso lo stesso predetto arbitro. Inoltre, il calciatore ha proferito espressione blasfema e, dunque, inammissibilmente offensiva nei confronti del sentimento religioso. Pertanto, alla luce della plurioffensività della condotta di cui trattasi, avuto riguardo alla sua gravità ed alla reiterazione per più tempo della stessa, la sanzione della squalifica per cinque turni effettivi di gara, come determinata dal G.S., appare congrua e proporzionata. La decisione fatto oggetto di gravame, merita, quindi, conferma. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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