F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B, A.S.D. NURSIA C5/A.S.D. ATLANTE GROSSETO DEL 29.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B, A.S.D. NURSIA C5/A.S.D. ATLANTE GROSSETO DEL 29.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014)
All'esito della gara del Campionato di Serie B del Calcio a 5 Nursia C5/Atlante Grosseto del 29.11.2014, il sodalizio ospitato ricorreva al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque contestandone la validità, viziata, a suo dire, dalla partecipazione, nelle fila dell'avversaria, del calciatore di nazionalità brasiliana, De Carvalho Diego, in posizione irregolare di tesseramento e chiedendo di avere partita vinta ex art.17, comma1 C.G.S., ma l'organo adito, svolti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., accertamenti che escludevano l'assunto della ricorrente, rigettava la richiesta (Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014). Poichè tale pronuncia veniva appellata dall'A.S.D. Atlante Grosseto, questa Corte, attesa la specificità della materia oggetto del contendere, con ordinanza emessa all'udienza del 22.1.2015, disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale Nazionale - Sezione Tesseramenti affinchè si pronunciasse sulla posizione di tesseramento del De Carvalho. Ciò avveniva con delibera resa nota sul Com. Uff. n. 4/TTN Sez. Tess. del 17.2.2015 che dichiarava nullo il tesseramento del calciatore in favore dell'A.S.D. Nursia Calcio a 5 con effetto a partire dalla data della decisione adottata (16.2.2015). Insoddisfatta l'A.S.D. Atlante Grosseto si rivolgeva, in seconda istanza, alla C.S.A. ma il relativo appello veniva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (Com. Uff. n. 034/CFA del 12.3.2015). Quasi contemporaneamente il suddetto sodalizio, con nota dell'11.3.2015, rinunciava all'originario ricorso pendente davanti a questo collegio ed avente ad oggetto la regolarità della partita dianzi indicata. Per questi motivi la C.S.A preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto di Grosseto, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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