F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015; – AMMENDA € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. COLUMELLA SAVERIO SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015) 3. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015; - AMMENDA € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. COLUMELLA SAVERIO SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015) 3. RICORSO MATERA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 24.02.2015) L'arbitro della gara del Campionato della Lega Pro, Matera/Casertana, disputata il 21.2.2015, riferiva nel suo referto che al 46' del 2° tempo, persona poi identificata per Columella Saverio, presidente della società ospitante, era penetrato sul terreno di gioco ed aveva cercato ''con fare irruento e minaccioso'' di raggiungerlo, non riuscendovi perchè trattenuto dal personale di sicurezza; l'episodio veniva riportato anche nei relativi rapporti da uno dei due assistenti, dal Commissario di Campo e dal collaboratore della Procura Federale. L'accaduto veniva perseguito dal competente Giudice Sportivo che infliggeva al Columella l'inibizione fino al 30.6.2015 nonchè l'ammenda di € 5.000,00 ed alla società, quale responsabile della violazione commessa dal suo tesserato,l 'amenda di € 10.000,00 (Com. Uff. n. 140/DIV del 24.2.2015). Tale decisione è stata impugnata dal sodalizio lucano che, con il supporto di numerosi precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ne denuncia l'eccessivo rigore e chiede una sostanziale riduzione delle sanzioni. L'appello può essere accolto. In verità, una valutazione meno fiscale rigorosa dell'episodio consente di addivanire ad una soluzione più equa riconsiderando i fatti, consumatisi in un lasso di tempo di modesta entità e privi di implicanze e di effetti di significativa gravità, come un'inaccettabile manifestazione di malcostume e di inciviltà sportiva che, se da un lato merita di essere condannata e repressa, dall'altro va ricondotta in termini punitivi con un quoziente di afflittività minore rispetto a quello stabilito in prima istanza. Questa Corte è, comunque dell'avviso che la rimodulazione sanzionatoria debba riguardare soltanto l'importo delle ammende che si reputa giusto ridurre ad € 3.000,00 ed € 6.000,00 rispettivamente a carico del Columella e della società lasciando inalterata l'inibizione irrogata al tesserato che si presenta come il vero ed unico protagonista, in negativo, della vicenda. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento dei ricorso come sopra proposti dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera: - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Columella Saverio ad € 3.000,00. Conferma nel resto. - riduce la sanzione dell’ammenda ad € 6.000,00 inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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