F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/ROSSOBLU POTENZA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/ROSSOBLU POTENZA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015). In relazione alla gara Città di Brindisi/Rossoblu Potenza del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, disputata il 22.2.2015, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha comminato l’ammenda di € 2.500,00 e la diffida alla società ricorrente < < Per avere propri sostenitori posizionati in tribuna: a) lanciato, senza colpirlo, all’ indirizzo di un A.A. un’asta di legno lunga circa 30 cm e fatto oggetto, lo stesso Ufficiale di gara, del lancio di una bottiglia di acqua che lo attingeva alle spalle; b) intonato cori offensivi e triviali all’indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso la S.S.D. Calcio Città di Brindisi. La società sportiva ricorrente ritiene il provvedimento impugnato ingiusto in quanto i tifosi ultras ai quali vengono attribuiti i comportamenti sanzionati non erano situati nella tribuna dalla quale sono stati scagliati gli oggetti contundenti e i cori “offensivi e triviali” riferiti nel referto arbitrale ma nella curva sud dello stadio, mentre gli spettatori presenti in tribuna appartenevano ad entrambe le tifoserie, per cui sarebbe errato attribuire alla tifoseria locale comportamenti ai quali la stessa non è abituata avendo sempre tenuto condotte rispettose sia nei confronti dei direttori di gara che degli atleti e dirigenti delle società ospitate. La ricorrente società chiede, in via principale, che il provvedimento impugnato venga annullato e, in subordine, che venga ridotto l’importo dell’ammenda con esclusione della diffida. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini seguenti. La società ricorrente ha sostenuto nel proprio ricorso che non è stata raggiunta la certezza che il lancio degli oggetti contundenti nei confronti dell’Ufficiale di gara provenisse da tifosi della squadra locale, essendo la tribuna occupata anche da tifosi ospiti. Per una più approfondita conoscenza delle circostanze in cui i fatti che hanno indotto il Giudice Sportivo ad adottare a carico della S.S.D. Calcio Città di Brindisi le sanzioni in questione, questo Giudicante ha ascoltato l’Assistente di gara, Sig. Nicola Nevio Spiniello, il quale ha precisato che il lancio dell’asta della lunghezza di circa 30 cm (che, fortunatamente, non lo ha colpito) è avvenuto immediatamente dopo l’annullamento di una rete segnata dalla squadra di casa, mentre il lancio della bottiglia piena di acqua (che lo ha, purtroppo, colpito) si è verificato dieci minuti dopo indipendentemente da una decisione arbitrale. Ritiene il Giudicante che le precisazioni dell’A.A., in aggiunta al referto dal medesimo sottoscritto, siano sufficienti per raggiungere la prova della provenienza dalla tifoseria locale dell’asta di legno , ma che, al contrario, non offrano sicuro affidamento in ordine alla provenienza del lancio della bottiglia d’acqua, episodio di maggiore rilevanza disciplinare. Conseguentemente, il Collegio ritiene non modificabile la sanzione della diffida alla Società ricorrente in considerazione della rilevanza ex se del lancio dell’asta di legno di circa 30 cm riconducibile alla tifoseria locale. Ritiene, invece, equo ridurre l’ammenda di € 2.500,00 ad € 1.500,00, permanendo, da un lato, l’incertezza della provenienza del lancio della bottiglia d’acqua (che ove accertata avrebbe potuto comportare anche una sanzione più grave della diffida) e, dall’altro, la certezza della paternità dei cori “offensivi e triviali” rivolti alla squadra ospite. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Assistente dell’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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