F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI: – LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO; – LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CLARA GINO AGUSTIN, SEGUITO GARA TORRECUSO/AGROPOLI DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO; - LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CLARA GINO AGUSTIN, SEGUITO GARA TORRECUSO/AGROPOLI DEL 1.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015) Con ricorso del 10.3.2015 la US Agropoli impugnava la decisione del Giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 102 del 4.03.2015) con la quale – in relazione alla gara del 1.3.2015 contro la Torrecuso - erano state inflitte le sanzioni: o al calciatore Capozzoli Donato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, contestando una decisione arbitrale, rivolto espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo di uno degli A.A. al quale mostrava il pugno in segno di minaccia”; o al calciatore Clara Gino Augustin la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine della gara, poggiato le mani sul petto di un A.A., spintonandolo e facendolo indietreggiare di un passo”. A sostegno dell’impugnazione la Agropoli sosteneva che la condotta del calciatore Capozzoli Donato non poteva ricondursi ad atti di violenza bensì a quella di condotta ingiuriosa e irriguardosa, con la conseguenza che la sanzione inflitta non avrebbe potuto superare le 2 giornate, mentre la condotta del calciatore Clara Gino Augustin avrebbe dovuto essere valutata alla luce della prova televisiva fornita (un breve filmato) dalla quale emergeva come il calciatore non avesse in alcun modo spinto l’assistente. Aggiungeva come il supplemento di referto dell’assistente avesse influenzato negativamente il Giudice Sportivo in quanto l’assistente non era indietreggiato e, comunque, rilevava che il comportamento nel suo complesso non poteva qualificarsi ingiurioso né, tanto meno, irriguardoso chiedendo pertanto una riduzione della sanzione. Osserva la Corte che, preliminarmente, il ricorso relativo al giocatore Capozzoli deve essere separato da quello del calciatore Clara Gino Augustin, pure oggetto di impugnazione col medesimo atto. Nel merito rileva che la condotta del calciatore Capozzoli, come puntualmente descritta nel referto arbitrale, appare oggettivamente grave e caratterizzata da atteggiamento sostanzialmente violento e aggressivo. Ciò giustifica pienamente la sanzione inflitta che deve, pertanto, essere confermata. Per il calciatore Clara Gino Augustin rileva, in primo luogo, che non può darsi ingresso alla prova televisiva non ricorrendone i presupposti, considerati i rigorosi limi entro i quali tale prova può essere ammessa. In secondo luogo la Corte rileva che il supplemento di referto presentato dall’Assistente arbitrale Mittica parla di una lieve spinta, di una mano appoggiata sul petto e della pronunzia di alcune parole in lingua spagnola. Il comportamento, così descritto, non appare integrare gli estremi di un atto violento e ingiurioso, bensì di un comportamento censurabile alla stregua del quale può essere giustificata una sanzione contenuta nell’ambito di due giornate effettive. Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno) in due distinti appelli: - respinge quello relativo alla posizione del calc. Capozzoli Donato; - accoglie parzialmente quello relativo alla posizione del calciatore Clara Gino Agustin, riducendo la sanzione a 2 giornate effettive di gara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo relativa al calciatore Capozzoli Donato. Dispone restituirsi quella relativa al calciatore Clara Gino Agustin.
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