F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 22.2.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 99 del 25.2.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 22.2.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 99 del 25.2.2015). Il Giudice Sportivo presso il dipartimento interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 22.2.2015, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 3.500,00 con diffida alla società S.S.D. Viterbese Castrense. Tale decisione è stata assunta perché al termine dell’incontro Viterbese Castrense/Cynthia 1920 del 22.2.2015, persone non identificate e non presenti in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società, rivolgevano espressioni gravemente offensive, triviali e irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Tali espressioni venivano profferite con atteggiamento aggressivo e minatorio, all’interno dell’area degli spogliatoi e per l’intero tragitto che conduceva alla macchina della Terna Arbitrale. Una delle persone, giunte nei pressi dell’auto, reiterava la condotta e tentava di intralciare l’uscita dall’impianto degli Ufficiali di gara con il proprio veicolo. Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Viterbese Castrense ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 27.2.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 6.3.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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