F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARRIALE UMBERTO SEGUITO GARA CYNTHIA GENZANO/ISOLA LIRI DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CSA del 12 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
8. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VARRIALE UMBERTO SEGUITO GARA CYNTHIA GENZANO/ISOLA LIRI DEL 01.03.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 102 del 4.3.2015), in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone G, Cinthia Genzano/Isola Liri svoltasi in data 01.03.2015, comminava la squalifica per 6 gare effettive nei confronti del calciatore Varriale Umberto della squadra ospitata perché: “espulso per avere rivolto espressioni irriguardose e dal contenuto minaccioso nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento e per tutta la durata della gara, reiterava la condotta, posizionandosi nell’area antistante gli spogliatoi. Al termine della gara accedeva allo spogliatoio della Terna chiedendo di non menzionare nel referto arbitrale l’accaduto e a fronte dell’ovvio diniego, abbandonava lo spogliatoio sbattendo la porta e profferendo l’ennesima espressione offensiva”. Nel reclamo presentato, la A.C. Isola Liri S.r.l. lamenta l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata, che sarebbe frutto solo di malintesi tra il Varriale e l’Arbitro (il quale avrebbe manifestato “poca serenità d’animo”), atteso che già prima dell’inizio della gara (quando subito fu disposta l’espulsione del giocatore) quest’ultimo rivolse non già offese, bensì semplici critiche in ordine al mancato inserimento in distinta dell’allenatore della squadra ed atteso che il medesimo Varriale, rimasto negli spogliatori durante la gara, poi al termine della stessa volle solo chiarire il malinteso. Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Va anzitutto rilevato che invero, le motivazioni addotte dal reclamante consistono in mere affermazioni non suffragate da elementi di riscontro e quindi inidonee a superare le risultanze (pur se non sempre esplicitate con chiarezza) del referto arbitrale, secondo cui il giocatore tenne invece sin dall’inizio un atteggiamento intimidatorio e poi rivolse insulti per tutta la gara e dopo la stessa. Come noto, il detto referto è dotato di presunzione legale di attendibilità, posto che ad esso l’ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia fidefaciente di quanto relazionato. Peraltro, tanto premesso, la Corte – pur nello stigmatizzare con fermezza il comportamento del tesserato, senz’altro meritevole di censura - ritiene di dover rimodulare l’entità della sanzione inflitta, onde renderla maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione, quale risultante dagli atti. Ritiene pertanto che per il Varriale possa essere stabilita una più congrua sanzione, pari alla squalifica non superiore a 3 giornate. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola del Liri (Frosinone), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Umberto Varriale a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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