F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LE SANZIONI: − SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL SIG. GIUSEPPE BOSTICCO; − AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO SETTIMO E EUREKA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 dell’11.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LE SANZIONI: − SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE AL SIG. GIUSEPPE BOSTICCO; − AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PRO SETTIMO E EUREKA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 dell’11.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 dell'11.3.2015, ha inflitto all'allenatore dell'A.S.D. Calcio Chieti 1955, Bosticco Giuseppe, reo di avere, in occasione della gara del Campionato Nazionale Juniores Prosettimo e Eureka/Calcio Chieri del 7.3.2015, rivolto ripetutamente espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, ritardato volutamente l'uscita dal terreno di gioco e sostato irregolarmente durante l'intervallo nell'atrio degli spogliatoi, la squalifica per 6 giornate ed alla società suindicata, per offese rivolte da un proprio sostenitore alla terna arbitrale, l'ammenda di € 200,00. Contro tale pronuncia ha interposto appello a questa Corte l'A.S.D. Calcio Chieri 1955 che, in sostanza si limita ad accusare l'arbitro di aver dichiarato il falso, minacciando ritorsioni giudiziarie e chiedendo accertamenti istruttori o comunque una congrua riduzione delle sanzioni. Il ricorso può essere parzialmente accolto ma non per le ragioni indicate dall'appellante. E' opportuno anzitutto chiarire che questo collegio non può accettare il tono aggressivo, intimidatorio e gratuitamente diffamatorio usato nella redazione dei motivi di gravame, tono che, sotto diversa angolazione, nessun serio elemento di difesa offre alla posizione del Bosticco, dal momento che la valutazione ai fini disciplinari dei fatti accaduti va svolta, ex art.35, comma 1, punto 1 C.G.S. e come, sia pure ''obtorto collo'' ammette la stessa ricorrente alla luce delle circostanze evincibili dai documenti ufficiali. Questi, stilati nel caso che ne occupa, con assoluta chiarezza e precisione e quindi non confutabili con asserzioni apodittiche, individuano tre diversi comportamenti del Bosticco suscettibili di sanzioni : le offese all'arbitro che, non essendo di particolare gravità vanno punite ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., con 2 giornate di squalifica alle quali, per la reiterazione, ne va aggiunta una terza, l'aver ritardato intenzionalmente l'uscita dal terreno di gioco e la sosta abusiva davanti agli spogliatoi, tutte condotte che, costituendo violazioni di modico rilievo ai principi di correttezza tutelati dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. comportano la squalifica per un'ulteriore giornata cosi pervenendo alla somma totale di 4 giornate che appare più equa e proporzionata all'entità dei fatti contestati. Ugualmente equa e comunque di modesta entità deve ritenersi la sanzione pecuniaria irrogata alla società. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Bosticco a 4 (quattro) giornate effettive di gara. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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