F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. AFONSO DELGADO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 S.R.L. DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO CALC. AFONSO DELGADO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 S.R.L. DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015) Con ricorso del 13.3.2015 il Sig. Roberto Delagdo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015) con la quale – in relazione all’incontro Selargius/Cynthia 1920 – gli era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata e diversi calci agli stinchi un calciatore avversario”. A sostegno del ricorso il Delgado deduceva che la decisione del G.S. risultava erronea sotto diversi profili che possono così riassumersi: a) eccessiva severità della sanzione; b) impossibilità di qualificare la sua condotta come violenta mentre, tutt’al più, essa era da considerare antisportiva; c) assenza di qualunque intento lesivo dell’avversario. Conseguentemente, si sosteneva, avrebbe dovuto applicarsi il trattamento sanzionatorio di cui alla lettera a) dell’art. 19, comma 4, C.G.S., e non già quello di cui alla lettera b), con riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate. Il reclamante osservava altresì che in senso favorevole alle ragioni dell’impugnazione militavano – a suo dire – gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza sportiva. Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione a 2 giornate. Il reclamo non merita accoglimento. In realtà dagli atti di gara e, segnatamente, dal referto arbitrale emerge con chiarezza che il giocatore ha posto in essere un comportamento violento e aggressivo nei confronti dell’avversario. Né si possono condividere le osservazioni in ordine ad un asserito intento “non lesivo” nei confronti dell’avversario perché ciò che rileva è l’effettiva sussistenza dell’atto, del concreto comportamento, rimanendo l’intento un elemento del tutto privo di un possibile riscontro oggettivo. Né tanto meno rilevano i comportamenti successivi allo scontro posti in essere dagli atleti protagonisti dello scontro. In conclusione la sanzione deve essere confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal cal. Afonso Delgado Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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