F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. USAI ANTONIO SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CSA del 26 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. SELARGIUS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. USAI ANTONIO SEGUITO GARA SELARGIUS CALCIO/CYNTHIA 1920 DELL’8.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 106 dell’11.3.2015) Con ricorso del 13.3.2015 la Selargius Calcio ha impugnato la decisione del giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 106 dell’11.03.2015) con la quale – in relazione all’incontro Selargius/Cynthia 1920 – gli era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive all’atleta Usai Antonio “per avere, a gioco fermo, colpito con una testata e diversi calci agli stinchi un calciatore avversario”. A sostegno del ricorso la Selargius deduceva che la decisione del Giudice Sportivo risultava erronea in quanto il calciatore avrebbe avuto, al secondo minuto di giuoco, un normale battibecco con un calciatore avversario (anch’egli destinatario di medesima sanzione), senza che si fossero sferrati calci e colpi alla testa. I calciatori, si sosteneva, si sarebbero solo “spintonati” Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione a 2 giornate. Il reclamo non merita accoglimento. In realtà dagli atti di gara e, segnatamente, dal referto arbitrale emerge con chiarezza che il calciatore ha posto in essere un comportamento violento e aggressivo nei confronti dell’avversario. Ciò comprova, senza ombra di dubbio, che non già di un normale “battibecco” si sia trattato bensì di uno scontro di carattere violento, del tutto ingiustificabile tra atleti avversari. La decisione di prime cure appare pertanto condivisibile. In conclusione la sanzione deve essere confermata. La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Selargius Calcio di Selargius (Cagliari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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