COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE PACE CLAUDIO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. VIS CERRATINA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / CASOLI 1966 DISPUTATA IL 15.3.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N°50 DEL 19.3.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 23/4/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DEL CALCIATORE PACE CLAUDIO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. VIS CERRATINA) AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS CERRATINA / CASOLI 1966 DISPUTATA IL 15.3.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. N°50 DEL 19.3.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Pace Claudio, tesserato per la società A.S.D. Vis Cerratina, ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per comportamento discriminatorio da parte del medesimo, a fine gara, con frasi offensive e denigratorie nei confronti di un calciatore avversario. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della squalifica, poiché la frase incriminata non è configurabile come un insulto a un calciatore di colore, essendo consistita in una “esortazione” nei confronti dell’avversario a tornarsene nel proprio paese d’origine, cioè l’Argentina. Osserva la Corte che l’appello deve essere respinto, in quanto il G.S. ha applicato al Pace la sanzione minima prevista dall’art. 11, commi 1 e 2, C.G.S., che, nella sua ampia formulazione, punisce, tra l’altro, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica. Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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