COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTRONOVO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (SQUALIFCHE PER QUATTRO TURNI AI CALCIATORI DI CURZIO ANGELO; PARAVANI LUCA; ALLEGRITTI MARCO; CICCHINELLI ANTONELLO E DI CURZIO DINO; INIBIZIONE AL DIRIGENTE GIORGI MARINO FINO AL 18.4.15; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 100,00) IN RELAZIONE ALLA GARA GUIDO LIBERATI / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 22.3.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°35 del 26.3.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 23/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTRONOVO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. (SQUALIFCHE PER QUATTRO TURNI AI CALCIATORI DI CURZIO ANGELO; PARAVANI LUCA; ALLEGRITTI MARCO; CICCHINELLI ANTONELLO E DI CURZIO DINO; INIBIZIONE AL DIRIGENTE GIORGI MARINO FINO AL 18.4.15; AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 100,00) IN RELAZIONE ALLA GARA GUIDO LIBERATI / CASTRONOVO, DISPUTATA IL 22.3.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°35 del 26.3.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la società A.S.D. Castronovo ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., con le seguenti motivazioni: “Di Curzio Angelo, per aver gravemente insultato e minacciato il direttore di gara istigando a tale comportamento anche altri tesserati della medesima società; Paravani Luca, per aver gravemente insultato e minacciato il direttore di gara ed ingenerato nei suoi confronti una generalizzata ostilità da parte degli altri tesserati; Allegritti Marco, perché accerchiando il direttore di gara con fare minaccioso impediva unitamente ad altri tesserati impediva lo svolgimento della gara; Cicchinelli Antonello, perché accerchiando con fare minaccioso il direttore di gara unitamente ad altri tesserati della medesima società impediva il regolare svolgimento della gara; Di Curzio Dino, perché accerchiando e minacciando il direttore di gara unitamente ad altri compagni di squadra impediva il regolare svolgimento della gara; ammenda € 100,00 alla società, per gravi intemperanze dei propri tesserati nei confronti del direttore di gara”. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello, quanto alla posizione del dirigente Giorgi Marino, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 3, lett. b), C.G.S., mentre, in relazione alle restanti posizioni, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 3, C.G.S., poiché redatto senza motivazione, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, come rappresentato alla società in sede di audizione.Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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