COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 22/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO PROPOSTO DALLA C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S AL CALCIATORE PIETRAGALLA LUIGI E PUBBLICATA SUL CU N.98 DEL 08.05.2015.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 105 del 22/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.1 - RICORSO PROPOSTO DALLA C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S AL CALCIATORE PIETRAGALLA LUIGI E PUBBLICATA SUL CU N.98 DEL 08.05.2015.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina– Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango- componenti nella seduta del 18/04/2015, ha deliberato quanto segue.
Letto il reclamo proposto dalla Società C.S VULTUR RIONERO avverso le decisioni del G.S. pubblicata su C.U. n.98 del 08.04.2015;
Letti gli atti Ufficiali di gara;
Rilevato preliminarmente come la Società reclamante benché ritualmente convocata non si sia presentata alla audizione del 18/4/15;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità;
Accertato in definitiva come le motivazioni, addotte dal ricorrente Sodalizio, non abbiano,invero,trovato riscontro nel referto, dal cui esame è stato, di converso, possibile acquisire elementi utili a provare la responsabilità del calciatore Pietragalla Luigi in relazione alla condotta da questi tenuta;
Ritenuto come in ragione della qualifica di capitano dal ridetto calciatore Pietragalla Luigi rivestita, la sanzione nei suoi confornti dal GS irrogata possa dirsi conferente rispetto alla natura delle accertate violazioni e che non sussistano i margini per aderire alla richiesta di riduzione della comminata squalifica;
P.Q.M.
• Rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni dal G.S. assunte;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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