COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 22/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 .RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ JONIO SPORT TURSI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO PROVINCIALE MATERA N.39 DEL 25.03.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 105 del 22/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 .RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ JONIO SPORT TURSI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL COMUNICATO PROVINCIALE MATERA N.39 DEL 25.03.2015. Letto il reclamo dalla Società JONIO SPORT TURSI ritualmente proposto avverso le decisioni del G.S. pubblicate su Comunicato Provinciale Matera n. 39 del 25 Marzo 2015; Esaminati gli atti Ufficiali di gara; Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante a presidio delle proprie attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dal cui esame è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del Dirigente Ufficiale LASALANDRA FEDERICO in riferimento alla condotta da questi tenuta e il comportamento aggressivo nei confronti dell’Arbitro da parte di persona estranea non in distinta né autorizzata ma riconducibile alla squadra ospitante; Ritenuto, in vero, aldilà dell’interpretazione dei fatti dal reclamante Sodalizio offerta al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, come dalla lettura del referto e del suo supplemento sia nitidamente emersa la colpa del Dirigente LASALANDRA FEDERICO in relazione all’atteggiamento dal medesimo avuto nei confronti del D.G. vuoi nel corso del primo tempo, quando ne veniva comminato l’allontanamento, vuoi, ancora, durante l’intervallo, negli spogliatoi; Considerato come alcuna giustificazione possa riconoscersi alla condotta del ripetuto Dirigente LASALANDRA FEDERICO per aver questi reiteratamente in corso di partita e successivamente, benché espulso, addirittura negli spogliatoi e così in violazione anche delle più elementari regole di riservatezza personale, inveito nei confronti del D.G. ingiuriandolo e insultandolo con espressioni dispregiative e volgari atte, senza il minimo dubbio, a ferirne la sensibilità; Acclarato, nondimeno, come essendo dall’esame degli atti ufficiali di gara nitidamente emersa l’ulteriore responsabilità del ridetto Dirigente LASALANDRA FEDERICO per non aver questi adeguatamente difeso e protetto il D.G. dall’aggressione da parte di sconosciuto in danno dell’Arbitro perpretata e tanto violenta da aver costretto quest’ultimo, in ragione delle lesioni fisiche sofferte, presso il presidio ospedaliero di Policoro accertate e refertate, a sospendere la partita, questo Collegio ritiene come l’inibizione al Dirigente inflitta non sia suscettibile di qualsivoglia rilettura; Osservato, ancora, come l’irruzione negli spogliatoi di figura estranea non in distinta né autorizzata, certamente causata dall’omesso controllo da parte del Sodalizio ricorrente, a tanto normativamente tenuto, degli ingressi e più estensivamente della sicurezza del campo di gioco, sì da motivarlo successivamente ad attivarsi, ad episodio evidentemente consumato, presso l’Amministrazione Comunale di Tursi per l’immediata messa in sicurezza dell’impianto sportivo, induca questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE a ritenere come, una volta accertata l’oggettiva responsabilità della Società riguardo tale profilo, le pene dal G.S. nei suoi confronti unitariamente irrogate, possano qualificarsi correttamente parametrate alla gravità degli eventi refertati; Ritenuto, da ultimo, come la pur apprezzabile, ancorché parziale, collaborazione dal reclamante Sodalizio prestata con il ricorso, a mezzo del quale è stata senza reticenze riconosciuta natura e violenza dell’aggressione dall’Arbitro patita, e l’assunzione di responsabilità dalla stessa Società formalizzata con missiva di scuse indirizzata alla F.I.G.C. di Matera nonché alla Sezione AIA di Bernalda presso la quale l’Arbitro risulta iscritto, non valgano, tuttavia, ad essere apprezzate quali attenuanti in ragione della prevalente aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in esame valevole per il Campionato “Giovanissimi”, nel quale, a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si deve porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il ruolo dirigenziale dall’inibito ricoperto avrebbe dovuto suggerire (rectius, imporre) a lui in particolare e in ogni caso alla Società per le attività di sua competenza, l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto la massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per i propri tesserati; Considerato, in definitiva, come le argomentazioni che precedono non consentano a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE una, neanche minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata; P.Q.M. • rigetta il reclamo dalla Società JONIO SPORT TURSI ritualmente proposto, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato Comunicato Provinciale Matera n.39 del 25/03/2015; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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