COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 23 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.115 della Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.144 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Guardavalle ASD – Calcio Acri del 28.2.2015 con il punteggio di 0-3, Campionato Eccellenza, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 23 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.115 della Società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.144 del 16.4.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Guardavalle ASD – Calcio Acri del 28.2.2015 con il punteggio di 0-3, Campionato Eccellenza, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 500,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale rappresentante della Società reclamante; OSSERVA -a) Il Giudice Sportivo ha irrogato alla Società Calcio Acri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di punti uno in classifica e l'ammenda di € 500,00, in esito ai fatti accaduti in data 28.2.2015, in occasione della gara valevole per il Campionato Eccellenza, Girone A, fra essa Società Calcio Acri e il Guardavalle ASD. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia della Società Calcio Acri di disputare la gara. In particolare, secondo quanto risulta dal referto arbitrale, i dirigenti della Società Calcio Acri, dopo aver raggiunto lo stadio, comunicavano al direttore di gara non sussistere le condizioni per disputare l'incontro, per essere stati, in precedenza e fuori dallo stadio, minacciati e per essere stato un loro giocatore aggredito all'interno del campo di gioco mentre si apprestava a raggiungere gli spogliatori, necessitando cure mediche. A nulla valevano le rassicurazioni delle forze dell'ordine presenti e del commissario di campo circa la presenza delle condizioni di sicurezza per far luogo alla gara, perché i componenti della Società Acri non abbandonassero lo stadio. Sicché l'arbitro, decorsi i 45 minuti regolamentari, doveva prendere atto e comunicare alla Società Guardavalle che la gara non avrebbe avuto inizio. Il commissario di campo, nel suo rapporto, conferma i fatti e riferisce anche che, una volta giunti al campo di gioco, un giocatore della Società Calcio Acri veniva raggiunto e colpito da una persona non identificata con due manate vicino al collo e sul borsone che portava poggiato sulle spalle. I fatti venivano anche conformemente accertati dalla Procura Federale, dalla cui istruttoria emergeva, tra l'altro, che il giocatore della Società Calcio Acri, Siciliano Giuseppe, si era recato presso l'Ospedale Annunziata di Cosenza dove veniva riferito un “trauma cervicale da violenza altrui”, ma assenza di ecchimosi o di limitazioni funzionali. b) Avverso la decisione del Giudice Sportivo ha proposto reclamo la Società Calcio Acri, lamentandone l'ingiustizia e chiedendone la riforma con l'annullamento delle sanzioni o, subordinatamente, con l'eliminazione del punto di penalizzazione inflitto. In particolare, con l'unico motivo di ricorso, la Società reclamante invoca la causa di forza maggiore, consistente nelle minacce di cui era stata oggetto la squadra e nell'aggressione subita da un calciatore, che avrebbe impedito la disputa della gara. -c) Ritiene questa Corte che il reclamo circa la dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore, sia inammissibile, prima ancora che infondato. E invero: 1c) Secondo quanto dispone l'art. 29/4 C.G.S., in primo grado, il procedimento è instaurato: a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara. Nella specie, non risulta che la Società Acri abbia preannunciato reclamo (né lo abbia proposto al G.S.) per far valere la forza maggiore in ordine alla rinuncia a disputare la gara. Tanto che il G.S. (che sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 55 NOIF a conoscere della sussistenza della causa di forza maggiore) ha proceduto d'ufficio, sulla base degli atti ufficiali. L'omesso preannuncio e l'omessa proposizione del reclamo, rende il gravame avverso la decisione del G.S. motivato esclusivamente sulla sussistenza della causa di forza maggiore, inammissibile. 2c) Il reclamo, in parte qua, sarebbe comunque infondato. Pur biasimando i fatti accaduti, che hanno giustamente avuto una vasta eco mediatica e l'unanime riprovazione, nella specie non si rinviene alcuna causa di forza maggiore che possa aver indotto la Società Calcio Acri ad abbandonare il campo di gioco e a non dare luogo allo svolgimento della gara. La forza maggiore di cui all'art. 55 , comma 2, NOIF, a mente del quale le squadre che non si presentino in campo sono considerate rinunciatarie salvo che non dimostrino la sussistenza - appunto - di una causa di forza maggiore, consiste in un evento oggettivo, indipendente dalla azione o omissione di chi lo subisce, che per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario e inevitabile. Solo in presenza di tali caratteristiche, l'evento rileva quale causa di esonero da responsabilità. Nella specie, invece, per come emerge pacificamente dagli atti ufficiali, sussistevano le condizioni di normalità per poter disputare la gara in piena sicurezza e la decisione di non dare avvio all'incontro è da addebitare unicamente alla scelta volontaria, libera e consapevole della Società Calcio Acri, che, quindi, deve considerarsi rinunciataria. Non contrasta tale conclusione, né la minaccia (sia pur esecrabile) subita dai componenti della squadra, che rileva ad altri fini, né l'isolata aggressione subita dal calciatore Siciliano Giuseppe, la cui portata non consente in alcun modo di integrare l'esimente della forza maggiore, ossia l'impedimento a disputare la partita. -c) Ferma (al di là dell'inammissibilità) l'infondatezza dei motivi di reclamo e il conseguente rigetto delle istanze formulate in via principale, neppure potrebbe trovare accoglimento la domanda subordinata, con cui la Società Acri chiede la revoca della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. L'art. 53, comma 2, NOIF, infatti, con previsione sottratta ad ogni discrezionalità del giudicante, dispone che la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato, oltre a rimanere assoggettata alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, subisce anche la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., che nella specie il primo giudice ha correttamente individuato nell'ulteriore sanzione dell'ammenda. Ammenda che, tuttavia, deve essere congruamente ridotta in relazione ai fatti occorsi, al contesto in cui si sono verificati e alle ragioni che hanno indotto la Società Calcio Acri a non disputare la gara. P.Q.M. 1) dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla dedotta sussistenza di una causa di forza maggiore e alla conseguente domanda di revoca del provvedimento del Giudice Sportivo circa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e della domanda proposta in via subordinata della revoca della penalizzazione inflitta; 2) riduce a € 200,00 l’ammenda inflitta alla Società Calcio Acri ; 3) dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante
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