COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 77 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SESTO IMOLESE avverso ammenda € 500 per mancata partecipazione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 dell’8.4.2015 gara ANZOLAVINO – SESTO IMOLESE dell’1.4.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
77 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SESTO IMOLESE avverso ammenda € 500 per mancata partecipazione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 dell'8.4.2015 gara ANZOLAVINO - SESTO IMOLESE dell'1.4.2015
L'A.S.D. SESTO IMOLESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che la gara sopra indicata (ricupero 8^ giornata di ritorno) è stata collocata il giorno ! aprile, giornata feriale lavorativa, in orario di lavoro, e, nonostante i reiterati tentativi di trovare una intesa per la collocazione in orario serale(e la storia del calcio, non solo professionistico, è ben ricca di dette opportunità), è stato d'uopo prendere atto della impossibilità di prendervi parte, in assenza degli "attori", impegnai, quel pomeriggio, imprescindibilmente nell'attività lavorativa alle dipendenze di terzi.. Chiede la riforma del provvedimento reclamato, quanto meno che si soprassieda alla maggiorazione della sanzione, riportandola a quella ordinaria, poiché, se pur si riscontra il testo di cui al C.U. n. 1, è pur indiscutibilmente vero che continua a riscontrarsi, parallelamente al principio : nemo tenetur ad inpossibilia. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - valutato che la sanzione possa essere contenuta nell'importo edittale, anche perché trattasi della prima infrazione e del ricupero della VIII^ giornata del girone di ritorno, non giocata il 22.2.2015, d e l i b e r a - di ridurre a € 250 l'ammenda a carico dell'A.S.D. SESTO IMOLESE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 77 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SESTO IMOLESE avverso ammenda € 500 per mancata partecipazione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 dell’8.4.2015 gara ANZOLAVINO – SESTO IMOLESE dell’1.4.2015"