COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 76 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RUBIERA UNITED avverso inibizione al 7.6.2015 dir.acc.uff. ZAROTTI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 dell’1.4.2015 gara DAINO SANTA CROCE – RUBIERA del 29.3.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 76 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RUBIERA UNITED avverso inibizione al 7.6.2015 dir.acc.uff. ZAROTTI SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 38 dell'1.4.2015 gara DAINO SANTA CROCE - RUBIERA del 29.3.2015 L'A.S.D. RUBIERA UNITED ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, a fine gara, il dir. ZAROTTI si avvicinava all'arbitro chiedendo, in modo sicuramente concitato, spiegazioni sul suo allontanamento, e protestando sulla decisione assunta dall'arbitro, ma senza mai offendere il direttore di gara e mantenendo comunque, sempre, un comportamento riguardoso nei confronti dello stesso. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il dir.acc.uff. ZAROTTI, allontanato dal campo al 39° minuto del secondo tempo perché g li aveva rivolto frasi offensive e scurrili, a fine partita, quando si trovava a meno di 1 metro dall'arbitro, reiterava le esternazioni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 7.6.2015 del dir.acc.uff. ZAROTTI SIMONE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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