COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 21 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. BOSCO PIETRO, tesserato all’epoca dei fatti con l’A.S.D. Bologna Calcio Femminile e attualmente Presidente dell’A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 e A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 – Calcio Femminile Serie D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 22.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale 21 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico sig. BOSCO PIETRO, tesserato all'epoca dei fatti con l'A.S.D. Bologna Calcio Femminile e attualmente Presidente dell'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 e A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 - Calcio Femminile Serie D Con nota 23.2.2015 n. 6411/76, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BOSCO PIETRO, tesserato all'epoca dei fatti con l'A.S.D. Bologna Calcio Femminile e attualmente Presidente dell'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909, per aver sottoscritto, munito dei poteri di rappresentanza della società, alla fine della decorsa stagione sportiva, 38 dichiarazioni di svincolo di calciatrici per accordo ai sensi dell'art. 108 N.O.I.F., 23 delle quali si sono poi questo anno tesserate con l'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909, della quale è nel frattempo divenuto Presidente, integrando così la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e dei. principi di lealtà, probità ed onestà; - l'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909, alla quale appartiene il deferito sig. Bosco Pietro, per i comportamenti posti in essere dal predetto. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. BOSCO e l'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 hanno fatto pervenire una memoria difensiva in cui, dianzi tutto, dichiarano che "il deferimento manifesta tutta la propria fragilità, tanto da fondarsi su mere supposizioni, puntualmente smentite dal contenuto degli atti istruttori e dalle dichiarazioni-di segno univoco-rilasciate dai soggetti coinvolti. Il procedimento nasce da una denuncia a firma del Presidente e dell’A.S.D. Bologna Calcio Femminile che sosteneva che "tutti gli svincoli devono essere debitamente firmati dalla Società ed unicamente dal Presidente". Affermazione che lo stesso Collaboratore della Procura, incaricato della fase istruttoria definisce "smentita dagli atti", in quanto il sig. Bosco aveva il potere di gestire la società, come da documento depositato presso la L.N.D. Le calciatrici ascoltate hanno ribadito che gli svincoli sono stati voluti per l'assenza di coesione tra l'allenatrice e la Grandi (figlia del sig. Grandi, che aveva sostituito senza alcun titolo e priva di tesseramento, dopo che il padre aveva abbandonato l'attività), confermando anche che l'A.S.D. Bologna Calcio Femminile ha sempre informato della possibilità di svincolo nel caso le stesse giocatrici avessero avuto dei problemi. I comportamenti del sig. Grandi, fin dalle prime fasi della istruttoria, sono stati clamorosamente smentiti : gli svincoli, ex art. 108 N.O.I.F., risultavano perfettamente regolari in quanto sottoscritti da soggetto munito di poteri di rappresentanza della società in ambito federale. Dagli stessi atti del procedimento risulta che la condotta messa in atto dal sig. Bosco possa fare "ragionevolmente presumere un comportamento scorretto", preordinato in vista della istituzione di una nuova realtà sportiva. Appare evidente che, all'epoca in cui vennero rilasciati gli svincoli (febbraio-marzo 2014), il sig. Bosco era perfettamente legittimato a sottoscrivere i relativi documenti, non sapeva certamente che, quattro mesi dopo, avrebbe costituito una associazione sportiva presso la quale, il successivo mese di agosto-settembre, quindi decorsi cinque mesi, molte ragazze si sarebbero tesserate per la nuova società, in quanto insoddisfatte dalle proposte formulate da altri sodalizi. Risulta, inoltre, che tutti i soggetti ascoltati, e successivamente transitati nell'A.S.D. Bologna F.C. 1909, non erano a conoscenza, all'epoca della richiesta di svincolo, della imminente costituzione di una nuova società. In definitiva, in cosa sarebbe consistita la "slealtà" del sig. Bosco? Stando agli atti, il deferito aveva il pieno potere di compiere gli atti contestati, lo ha fatto in ossequio agli accordi raggiunti, alla prassi invalsa in seno alla società, anche durante il periodo di attività del sig. Grandi, e su richiesta delle ragazze che lamentavano atteggiamenti scorretti da parte della figlia del predetto, peraltro neppure tesserata. Si precisa che trattasi di calciatrici dilettanti che, addirittura, versano al club le quote associative per svolgere l’attività sportiva e, comprensibilmente, non avrebbero mai aderito all’associazione se non previa garanzia di poter cessare l’attività a propria discrezione. Per quanto sopra espresso, non si vedono motivi circa il deferimento dell'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 in quanto beneficiaria dell'attività del sig. Bosco, "principio che non si condivide atteso che, all'epoca dei fatti de quibus la società deferita non esisteva, quest'ultima dovrebbe essere deferita titolo di responsabilità oggettiva e non certamente diretta, in quanto compagine beneficiaria dell'attività asseritamente antidoverosa posta in essere da soggetto non tesserato". "Non si può deferire (men che meno sanzionare) per responsabilità diretta una società che all'epoca della commissione dell'illecito non esisteva nemmeno. Chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. Avendone fatto richiesta il sig. BOSCO, anche in rappresentanza dell'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909, è presente all'odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 5 mesi di inibizione per il sig. BOSCO PIETRO e l'ammenda di € 500 per l'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909. Il Tribunale, - letto il deferimento; letta la memoria inviata dalle parti; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il sig. BOSCO; - preso atto che in via istruttoria è stato accertato che il sig. BOSCO aveva il potere di firma; - valutato che il sig. BOSCO si è limitato ad accogliere le richieste di svincolo per accordo formulate dalle calciatrici (marzo 2014); - considerato che l'A.S.D. Soccer Academy Bologna, ora A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909, è stata costituita alcuni mesi dopo la concessione degli svincoli (giugno 2014); - ritenuto che nella condotta messa in atto dal sig. BOSCO non sia configurabile alcun comportamento lesivo dei principi espressi dall'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. d e l i b e r a - di respingere il deferimento della Procura Federale e, conseguentemente, dispone il proscioglimento del sig. BOSCO PIETRO e dell'A.S.D. BOLOGNA F.C. 1909 dagli addebiti contestati. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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