COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 23/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. MERETO CALCIO (Campionato Terza Categoria – Gir. B) in merito alle seguenti sanzioni: a) squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore DE COLLE Alberto b) squalifica per una gara per recidiva in ammonizione del proprio calciatore DE COLLE Alberto (in C.U. n. 39 dd. 01.04.2015 della Delegazione Provinciale di Udine).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 23/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO dell’ A.S.D. MERETO CALCIO (Campionato Terza Categoria – Gir. B) in merito
alle seguenti sanzioni: a) squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore DE COLLE
Alberto b) squalifica per una gara per recidiva in ammonizione del proprio calciatore DE
COLLE Alberto (in C.U. n. 39 dd. 01.04.2015 della Delegazione Provinciale di Udine).
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. MERETO CALCIO ha impugnato i provvedimenti indicati in
epigrafe, entrambi irrogati nei confronti del calciatore DE COLLE Alberto, entrambi in riferimento
alla stessa gara, entrambi pubblicati nello stesso comunicato ufficiale.
Quanto alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara, comminata dal G.S.T. perché il
calciatore “espulso per doppia ammonizione, subito il provvedimento insultava l'arbitro”, la
reclamante, pur non contestando la condotta addebitata al proprio tesserato, ha lamentato una
eccessiva asprezza del provvedimento, asseritamente sproporzionato a quanto accaduto,
chiedendo una riduzione della sanzione.
Quanto alla squalifica inflitta per recidiva in ammonizione, la reclamante ne ha chiesto la revoca,
assumendo che tale sanzione era stata erroneamente applicata, in quanto il calciatore era stato
espulso per doppia ammonizione.
Ciò premesso, questa Corte osserva quanto segue.
La prima valutazione che la CSA deve effettuare è volta alla ammissibilità del reclamo in ordine
alla squalifica per una giornata di gara (cfr art. 45/3 CGS:
“Non sono impugnabili in alcuna sede … la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara…”. Rilevata
la evidente connessione oggettiva (stesso fatto) e soggettiva (stesso tesserato) che ha dato origine
alla duplice sanzione, pubblicata nello stesso c.u., la CSA intende leggere unitariamente la
squalifica, come fosse unica squalifica per quattro giornate di gara.
Detto ciò, dagli atti di gara emerge che, effettivamente, il DE COLLE è stato espulso dal campo per
doppia ammonizione.
Come noto i due cartellini gialli notificati al medesimo calciatore nel corso della stessa gara,
comportando autonoma sanzione della espulsione (con conseguente squalifica automatica per
almeno una giornata di gara: cfr art. 45/2 CGS), non vengono considerati nel computo delle
ammonizioni ricevute in gare differenti. Il reclamo è pertanto meritevole di accoglimento in
relazione alla squalifica dettata dalla recidiva in ammonizione, che viene annullata.
Venendo al fatto in sé, la reclamante si è limitata a contestare, in modo apodittico, la proporzione
della sanzione rispetto ai fatti refertati dal direttore di gara, senza fornire alcun elemento oggettivo
utile a sostenere le proprie difese.
Al contrario, dagli atti di gara emerge pacificamente che il DE COLLE, dopo l’espulsione per
doppia ammonizione, ha rivolo all'Arbitro una espressione ingiuriosa. Tale comportamento è
sanzionabile, ex art. 19, punto 4, lett. a) CGS, con la sanzione minima della squalifica per due
gare.
Nel caso di specie, però, ricorre l'aggravante di cui all'art. 73, comma 4 N.O.I.F., in quanto al
momento del fatto il DE COLLE era il capitano della propria squadra.
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerando che è facoltà di questa Corte, ai sensi dell’art.
36, punto 3, C.G.S., valutare diversamente in fatto ed in diritto le risultanze del procedimento di
prima istanza, decidendo nel merito, anche con possibilità di aggravare i provvedimenti, sanzione
equa e giusta da irrogare al DE COLLE appare essere quella indicata in dispositivo.
Il parziale accoglimento del reclamo, limitatamente alla motivazione, esime la reclamante dal
versamento della c.d. tassa reclamo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G.:
- annulla la sanzione della squalifica per una gara per recidiva in ammonizione inflitta al calciatore
DE COLLE Alberto;
- infligge allo stesso, per i fatti oggetto di motivazione, la squalifica per 4 gare;
- dispone il non addebito della tassa reclamo.
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