COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 11.03.2015 a carico di: NIKOLOU DZHORDZH, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10, comma 2, del CGS, in relazione all’Art. 40, comma 6, delle NOIF per aver affermato contrariamente al vero di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera in occasione della presentazione della richiesta di tesseramento per la società AC MAREC

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 23/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 11.03.2015 a carico di: NIKOLOU DZHORDZH, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10, comma 2, del CGS, in relazione all'Art. 40, comma 6, delle NOIF per aver affermato contrariamente al vero di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera in occasione della presentazione della richiesta di tesseramento per la società AC MAREC.Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, - preso atto che il calciatore deferito non è comparso avanti Questo Tribunale e che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al calciatore NIKOLOU DZHORDZH 6 mesi di squalifica. OSSERVA Il fatto contestato dalla procura federale al calciatore NIKOLOU DZHORDZH risulta provato documentalmente negli atti del giudizio. In particolare, dall'attestazione rilasciata dalla Federazione Bulgara dalla quale risulta che effettivamente il NIKOLOU DZHORDZH era stato tesserato per la predetta Federazione. PQM il Tribunale Federale Territoriale, commina al calciatore NIKOLOU DZHORDZH mesi due di squalifica da scontarsi all'atto del corretto tesseramento per la FIGC. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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